Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse

il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ascoli Piceno e il 27 aprile 1984 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Cagliari, iscritte rispettivamente al

n. 1122 del registro ordinanze 1984 e 209 del registro ordinanze 1985

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 59- bis e

155- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Caporaletti Pasquale, con atto dell'11 aprile 1980,

adiva la Commissione tributaria di I grado di Fermo, chiedendo il

rimborso di somme pagate e ritenute non dovute;

che non avendo il ricorrente depositato la prescritta copia in

carta semplice del ricorso, il procedimento veniva dichiarato estinto

in data 29 aprile 1981;

che con atto del 27 maggio 1981, il Caporaletti insisteva nella

sua richiesta e la Commissione adita dichiarava inammissibile il

ricorso;

che la Commissione tributaria di II grado di Ascoli Piceno,

adita in appello, sollevava, con ordinanza del 27 marzo 1984,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

24, 53 e 97 Cost., dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del

1972, il quale, anteriormente alle modifiche apportate dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739, disponeva che il ricorso andasse presentato

alla Commissione tributaria insieme ad una copia, pena la sua

improcedibilità e che se la copia non fosse stata prodotta nemmeno

entro un anno il processo venisse dichiarato estinto;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di II grado di Cagliari con ordinanza del 27 aprile 1984,

in riferimento agli artt. 53, 97 e 113 Cost.;

che, in particolare, quest'ultimo giudice, al quale la Corte

aveva restituito gli atti con ordinanza n. 202/82 per un nuovo esame

della rilevanza, a seguito della modifica apportata alla norma

censurata dal sopravvenuto d.P.R. n. 739/81, ritiene che la causa non

può essere decisa sulla base della nuova normativa, in quanto

l'estinzione del processo fu dichiarata in data 30/3/1979 sotto il

vigore della vecchia norma;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, in entrambi i

giudizi, per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, data l'identità della

questione;

che la questione è stata già decisa dalla Corte con ordinanza

n. 265 del 1984 nel senso della manifesta infondatezza, sulla base

della considerazione, valida anche per gli attuali giudizi, secondo

cui la modifica apportata al censurato art. 17 dall'art. 8 del d.P.R.

3 novembre 1981 n. 739 non si applica - come ritengono i giudici

rimettenti - in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1982, data di

entrata in vigore del decreto medesimo, ma, in quanto parte di una

nuova normativa processuale, deve essere applicata anche ai

procedimenti in corso;

che fuor di proposito i giudici rimettenti invocano l'estinzione

dei giudizi, in quanto detta estinzione non è ancora divenuta

definitiva, tant'è che i giudizi sono ancora pendenti; altrimenti,

com'è ovvio, la questione sarebbe irrilevante;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost., dalle

Commissioni tributarie di II grado di Ascoli Piceno e di Cagliari con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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