Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 del

d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa

il 6 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Siena, iscritta al n. 1066 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in

l. 7 agosto 1982 n. 516 e contenente disposizioni

dirette ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie,

prevede, quanto all'imposta sul valore aggiunto, la

possibilità per i contribuenti di presentare dichiarazioni

integrative e stabilisce l'estinzione delle controversie qualora

l'imposta risultante da dette dichiarazioni non sia inferiore a

determinati limiti; il successivo art. 30, inoltre, dopo aver fissato

i termini per il versamento, dispone che, in caso di omissione o di

ritardo, l'ufficio proceda alla riscossione, con gli interessi e la

soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 633;

che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. la

Combustibile, la Commissione tributaria di primo grado di Siena con

ordinanza del 6 luglio 1984 (reg. ord. n. 1066 del 1984) sollevava,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26 e 30 citt., dubitando che il

mantenimento dell'effetto estintivo delle suddette dichiarazioni

integrative tanto nel caso che ad esse fosse seguito il versamento

quanto nel caso che il contribuente, come nella specie, non avesse

pagato nulla, integrasse una violazione dei principi di eguaglianza e

di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva e

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di

rimessione - ossia quello del pari trattamento tra contribuenti

adempienti e contribuenti morosi - è chiaramente insussistente,

giacché solo i secondi sono tenuti a pagare gli interessi e la

soprattassa di cui sopra; il mantenimento dell'effetto favorevole

alla dichiarazione integrativa anche per i morosi, inoltre, lungi

dall'ostacolare la riscossione del tributo da parte dell'erario, la

rende più spedita attraverso l'eliminazione delle controversie;

che pertanto le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429,

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di

Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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