Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto e

nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma sul ricorso proposto da Elena Verrone contro la

Direzione regionale delle entrate per il Lazio, iscritta al n. 410

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 (r.o. n. 410

del 1996) nel giudizio su ricorso proposto da Elena Verrone contro il

silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria relativo

all'istanza di rimborso delle somme versate ai sensi dell'art. 11,

quinto comma e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), la

Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre

1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, detta disposizione, nel

prevedere l'estensione della disciplina delle plusvalenze, di cui

all'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, alle somme percepite, da

parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, a titolo di

indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso

di procedimenti espropriativi nonché alle somme comunque dovute per

effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di

urgenza, anche in riferimento a somme percepite successivamente al 31

dicembre 1988 e sino all'entrata in vigore della legge n. 413 del

1991, quando l'incremento di valore non sia stato assoggettato ad

INVIM, violerebbe:

l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di

uguaglianza, in quanto, incidendo sul realizzo di plusvalenze in

corrispondenza di atti traslativi necessitati, equiparerebbe

"l'espropriazione alla speculazione che attiene all'autonomia

privata", "colpendo sia i pagamenti conseguenti all'esercizio del

proprio potere di supremazia da parte delle pubbliche autorità che i

guadagni connessi all'incremento di valore che l'immobile, oggetto di

libera contrattazione, ha acquistato in ragione del decorso del tempo

unito ad altri elementi (miglioramenti in genere)";

l'art. 53 della Costituzione, sia perché l'imposizione

riguarderebbe "somme che non rappresentano 'ricchezza nuova', cioè

redditi o guadagni, ma un mero ristoro della soggezione a

procedimenti ablatori", sia perché, riferendosi anche ad "eventi

pregressi che hanno esaurito nel tempo i loro effetti economici o

patrimoniali", si opererebbe "una dissociazione temporale tra

imposizione e presupposto";

l'art. 42 della Costituzione, "nella parte in cui dispone la

tassazione anche nell'ipotesi di cessioni volontarie nel corso di

procedimenti espropriativi anteriori all'entrata in vigore della

legge", poiché "l'espropriando, al momento della determinazione

consensuale dell'indennizzo, non poteva supporre l'ulteriore

compressione del proprio diritto di proprietà dovuta alla

diminuzione derivante dall'imposizione";

che la disposizione denunciata risulterebbe, altresì, "illogica

ed irrazionale" per il fatto di riferirsi ad un evento che, "non

ritenuto idonea manifestazione di capacità contributiva ai fini

dell'INVIM, è reputato tale per l'IRPEF";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che

la questione venga dichiarata non fondata, risultando "ripetutamente

esaminata dalla Corte sotto tutti i profili enunciati nell'ordinanza

di rimessione (sent. n. 315 del 1994 e ord. n. 473 del 1994)";

Considerato che l'ordinanza di rimessione, ancorché non

identifichi espressamente, all'interno dell'art. 11 della legge n.

413 del 1991, le disposizioni oggetto di censura, risulta tuttavia

chiaramente investire quelle di cui al nono e quinto comma, del

medesimo art. 11, sollevando questione che, nei termini e sotto i

profili in cui viene proposta, ha già formato oggetto di esame da

parte di questa Corte;

che, in particolare, per quanto riguarda l'asserita equiparazione

di atti traslativi necessitati alla speculazione che attiene

all'autonomia privata, già la Corte ha chiarito che opportunamente e

legittimamente le diverse ipotesi di cui all'art. 11 denunciato sono

state ricondotte allo schema dell'art. 81 del testo unico delle

imposte sui redditi (sentenza n. 315 del 1994), anche per una

esigenza di coerenza fra le nuove ipotesi impositive e quelle già

disciplinate dal d.P.R. n. 917 del 1986 (sentenza n. 410 del 1995),

atteso oltretutto che l'indennità di esproprio dei terreni

localizzati in zone urbane è divenuta un serio ristoro del bene

espropriato, commisurato ai valori di edificabilità che i terreni

avrebbero avuto se non fossero stati vincolati ed espropriati

(sentenza n. 533 del 1995);

che per quanto attiene alla asserita illogicità e irrazionalità

della disposizione denunciata, sotto il profilo che lo stesso evento,

non ritenuto idonea manifestazione di capacità contributiva ai fini

INVIM, è invece reputato tale per l'IRPEF, la Corte ha già

affermato che, nel quadro della discrezionalità spettante al

legislatore, non appare irragionevole la tassazione delle plusvalenze

di cui trattasi proprio perché non assoggettate ad INVIM (sentenze

nn. 14 e 410 del 1995; ordinanza n. 100 del 1996);

che, del pari, la proposta questione risulta già ripetutamente

definita nel senso dell'infondatezza sotto gli altri profili

attinenti alla violazione sia dell'art. 53 della Costituzione

(sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995; ordinanze n. 473 del

1994 e 452 del 1995), che dell'art. 42 della Costituzione (sentenza

n. 410 del 1995);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili né argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati o, comunque, suscettibili di

indurre questa Corte a diverso avviso, sicché la questione va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, quinto e nono comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della

Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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