Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con cinque ordinanze

emesse il 14 ed il 7 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, il 2 dicembre, il 4 novembre ed il 15 luglio

1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, iscritte

rispettivamente ai nn. 233, 243, 266, 267 e 268 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 18, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con due ordinanze di identico

contenuto emesse rispettivamente il 7 ed il 14 novembre 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3,

24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della

Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi

pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla

valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i

profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle

pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della

legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della

Corte costituzionale - viola il diritto di difesa e di azione e la

naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 3, comma 2, della

legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della

relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal

servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine

di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella

base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1,

comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), per contrasto con gli artt.

3 e 36 della Costituzione, in ragione della irragionevole

discriminazione della previsione di una minore percentuale di computo

dell'indennità integrativa speciale tra i dipendenti degli enti

pubblici non economici ex lege n. 70 del 1975 e quelli di tutte le

altre pubbliche amministrazioni di cui alla successiva lettera b) del

citato art. 1, comma 1; d) dell'art. 2, comma 4, della stessa legge,

in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica

sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a

quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una

prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione

differita;

che il Consiglio di Stato, VI sezione, con ordinanza emessa il 4

novembre 1994, ha sollevato uguali questioni di costituzionalità, in

riferimento agli stessi parametri costituzionali, dei già citati

artt. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), 2, comma 4, 3,

comma 2, e 4 della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni

sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dagli altri

giudici remittenti, estendendo le censure di incostituzionalità

anche all'art. 3, comma 1, della stessa legge, in relazione all'art.

3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della

normativa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre

1994;

che il Consiglio di Stato, VI sezione, con altre due ordinanze,

emesse rispettivamente il 15 luglio 1994 ed il 2 dicembre 1994, sulla

base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri

giudici a quibus, ha sollevato questione di costituzionalità

dell'art. 4 della menzionata legge n. 87 del 1994, per contrasto con

gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113

della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili

ovvero infondate.

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la

medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate

con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con

l'ordinanza n. 207 del 1995, in ragione dell'affermato carattere

tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle

aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di

computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal

servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla

questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed

il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato

accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del

1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a),

dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della

legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113

della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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