Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 638/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17

bis, legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante

misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promossi con due

ordinanze emesse il 5 luglio 1984 dal Pretore di San Pietro Vernotico

nei procedimenti civili vertenti tra De Mitri Arcangelo ed altri contro

Azienda Agricola Candido Maria Cristina, e Fortunato Carmela contro

Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, iscritte ai nn. 1012 e 1111

del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 19 bis e 53 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Maiorano Antonio, di De Mitri

Arcangelo ed altri, di Martucci Celio e di Fortunato Carmela, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanze del 5 luglio 1984 (rispettivamente in

causa tra De Mitri Arcangelo ed altri ed Azienda Agricola Candido Maria

Cristina, n. 1012/84 Reg. Ord., e in causa tra Fortunato Carmela ed

Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, n. 1111/84 Reg. Ord.), il

Pretore di San Pietro Vernotico ha denunciato la illegittimità

dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 per

contrasto con gli artt. 104, primo comma, 3, 41 e 42 Cost. in quanto la

detta legge, pur qualificata interpretativa, è, in realtà,

innovatrice.

Considerato che nelle ordinanze mancano del tutto la motivazione ed

adeguati elementi per la ricostruzione della fattispecie, sicché esse

non danno conto della operatività della norma denunciata;

che nemmeno è dedotto nulla in ordine alla rilevanza della

questione e risulta del tutto omesso il relativo esame;

che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte deve

dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra

sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983,

n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 3, 41 e

42 Cost., dal. Pretore di San Pietro Vernotico con le ordinanze del 5

luglio 1984 (R.O. nn. 1012/84 e 1111/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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