Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art.

16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia

15 gennaio 1975, n. 5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"),

promosso con l'ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal Pretore di

Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e

l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n.

64, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da

Marcello Talon, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una

ingiunzione di pagamento per il recupero di spese di spedalità,

emessa dal responsabile del presidio multizonale "Ospedale San

Gerardo dei Tintori" nei confronti del medesimo opponente, in quanto

ritenuto civilmente responsabile delle lesioni a causa delle quali

Severino Talon aveva usufruito di ricovero ospedaliero nel suddetto

presidio sanitario, il Pretore di Monza ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della

Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.

16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina

dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui sostituisce l'art.

16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975,

n. 5;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale

impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure

previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni"

per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi

civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali

espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei

terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese

le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto

di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del

principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto

responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua

responsabilità civile); dall'art. 108 (violazione della riserva di

legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali);

dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla

competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina

della funzione giurisdizionale);

che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di

costituzionalità;

Considerato che identica questione, sollevata peraltro in

riferimento a disposizioni regionali formalmente differenti, è stata

dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 304 del

1986, sul presupposto che la "formulazione che richiama

l'applicabilità alle regioni, ai fini del recupero di crediti sorti

a seguito della prestazione di servizi ospedalieri, della procedura

coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 ( ..), formulazione

attualmente presente in centinaia di leggi regionali vigenti in

diversi campi ( ..), non esprime la norma da applicare al caso di

specie, ma contiene piuttosto un richiamo ad abundantiam alle

disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del

rapporto dedotto nei giudizi a quibus vale a dire il R.D. n. 639 del

1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)";

che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti

al giudizio di questa Corte profili nuovi ed ulteriori sulla base dei

quali possa essere condivisa l'opinione del giudice a quo, circa la

pretesa innovatività della norma regionale impugnata, in quanto

l'utilizzazione della procedura di riscossione coattiva prevista dal

R.D. n. 639 del 1910 nei confronti del terzo ritenuto civilmente

responsabile delle lesioni che hanno dato luogo alle spese di

ricovero ospedaliero - fattispecie concreta perfettamente

corrispondente, peraltro, a quella da cui ha avuto origine la

questione di legittimità costituzionale decisa con la citata

sentenza n. 304 del 1986 - lungi dal costituire la prova

dell'estensione, ad opera dell'art. 1 della legge regionale della

Lombardia n. 27 del 1989, della procedura di riscossione coattiva

prevista dal R.D. n. 639 del 1910, anche ai crediti sprovvisti dei

requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rappresenta il

frutto di un'interpretazione della norma regionale impugnata che,

benché riferita dal pretore rimettente come prevalente nella prassi

delle amministrazioni sanitarie competenti, tuttavia, oltre ad essere

smentita da una giurisprudenza costante del giudice ordinario e da

una dottrina pressoché unanime, è esclusa da questa stessa Corte

nella più volte citata pronuncia n. 304 del 1986, dove espressamente

si afferma che le disposizioni statali del R.D. n. 639 del 1910,

riferibili anche alle regioni indipendentemente dal richiamo

contenuto nelle diverse disposizioni di legge regionali (trattandosi,

tecnicamente, di un "rinvio improprio"), sono applicabili "soltanto

ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto e, in

particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Monza è manifestamente inammissibile, dal

momento che la norma di legge regionale impugnata, per le medesime

ragioni esposte nella sent. n. 304 del 1986 e ricordate nella

presente ordinanza, non trova applicazione nel giudizio a quo, per

essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del R.D.

n. 639 del 1910;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della

Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.

16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina

dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16,

terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.

5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari