Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.l. 678/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n.

12 (Blocco delle Unità Sanitarie Locali) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Pretore di Iseo nel

procedimento civile vertente tra Jacovini G. Carlo e la Regione

Lombardia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1983 dal Pretore di S. Ginesio nel

procedimento civile vertente tra Cecaro Saverio e la Regione Marche ed

altra, iscritta al n. 977 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanze rispettivamente del 3 maggio 1982 e 12

giugno 1983, i Pretori di Iseo e di S. Ginesio sollevavano la medesima

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre

1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, con

riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., nella parte in cui subordina

l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa

autorizzazione delle U.S.L..

Considerato, però, che in ambo le ordinanze non vi è il minimo

cenno alla rilevanza della questione, e che anzi la rilevanza stessa

non viene nemmeno presa in considerazione come imprescindibile

presupposto della possibilità di sollevare questione di legittimità

costituzionale, né comunque è dato desumerla dalla narrativa

dell'ordinanza che non contiene alcun riferimento al fatto,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata

inammissibile,

che, trattandosi della medesima questione, esposta sotto lo stesso

profilo, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica

pronunzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre

1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal

Pretore di Iseo con ord. 3 maggio 1982 e dal Pretore di S. Ginesio con

ord. 12 giugno 1983, ambo con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari