Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1995

Altra decisione · depositata il 12/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 9/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre ordinanze

emesse il 16 febbraio e il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Toscano Giuseppe

ed altri, Sabatini Paolo, Innocenti Giancarlo, iscritte ai nn. 215,

216 e 218 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, due del 9

febbraio e altra del 16 febbraio 1995, il Pretore di Grosseto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli

3, 9, 10 e 32 della Costituzione;

che, muovendo da una ampia premessa espositiva del quadro

normativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10

maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni), in

particolare quanto alla graduazione dei vincoli collegati al rispetto

dei limiti tabellari in rapporto alle diverse tipologie degli

scarichi ("nuovi" o preesistenti all'entrata in vigore della legge n.

319 del 1976, da un lato; derivanti da insediamenti produttivi,

ovvero civili, ovvero ancora da pubbliche fognature, dall'altro) e

alla connessa articolazione normativa delle previsioni sanzionatorie,

rispettivamente stabilite a presidio degli obblighi previsti dalla

legge citata, il Pretore rimettente ritiene che il decreto-legge n. 9

del 1995 abbia scardinato i capisaldi della legge di tutela delle

acque, rendendo incoerente e irragionevole il complessivo riferito

quadro normativo;

che, in particolare, un primo profilo di censura è dedotto dal

giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul

rilievo che la normativa impugnata, oltre a dare copertura

retroattiva alle violazioni del passato attraverso una sanatoria, ha

eliminato gli obblighi validi a livello generale e nazionale quanto

ai limiti di rispetto degli scarichi civili e delle pubbliche

fognature, rimettendone la conformazione alla discrezionalità degli

enti territoriali con conseguente possibilità di ingiustificate

diversità di trattamento da regione a regione, ed inoltre ha

impoverito il quadro sanzionatorio di tutela dell'osservanza dei

limiti tabellari; ne consegue che, dopo le modifiche apportate con il

decreto-legge, le violazioni di obblighi formali e "burocratici", non

direttamente causative di danno ambientale, come la mancata richiesta

di autorizzazione allo scarico ex art. 21, primo comma, della legge

n. 319 del 1976, sono punite con pena alternativa, mentre le

fattispecie di superamento dei limiti tabellari ex art. 21, terzo

comma, di detta legge, in precedenza punite sempre con la pena

detentiva dell'arresto, vengono ad essere - irragionevolmente -

sanzionate con la pena alternativa ovvero solo come illeciti

amministrativi;

che ulteriore profilo di censura è sollevato dal giudice

rimettente in relazione all'art. 9 della Costituzione, in base

all'asserito "svuotamento" sanzionatorio del reato di inquinamento

delle acque, tale da arrecare lesione alla tutela del paesaggio, da

intendersi come ecosistema ambientale e non solo come "bellezza da

cartolina";

che, in collegamento con il profilo che precede, il Pretore

ravvisa altresì una lesione della tutela della salute, garantita

dall'art. 32 della Costituzione, come salute della collettività e

come salubrità dell'ambiente di vita dei singoli, dato il venir meno

del deterrente punitivo rispetto alla commissione di fatti di

inquinamento idrico, tale da incentivare una evoluzione incontrollata

del fenomeno;

che, infine, il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 10

della Costituzione, per la regressione della disciplina

sanzionatoria, apportata con il decreto-legge in argomento, rispetto

agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea e, in particolare, con riguardo alle prescrizioni contenute

nella direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,

ancora inattuata.

Considerato che, data l'identità delle questioni sollevate, i

relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995;

che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo

1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 maggio 1995, n. 172;

che nella sua configurazione definitiva la disciplina in

argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di

"reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto

a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata

di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno

della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta

nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7

dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di

conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte

nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali

novellate o sostituite con gli articoli del decreto-legge da ultimo

emanato, solo parzialmente corrispondenti a quelli del decreto-legge

impugnato;

che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo

applicabile in rapporto alle fattispecie dedotte nei processi

principali, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perché

valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate

siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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