Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1989 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 (Elezioni dei rappresentanti

dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 1,

primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Modificazione della l.

24 gennaio 1979 n. 18 per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei

cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea), promosso

con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Gubbio nel

procedimento civile vertente tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau

iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 nel

procedimento tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau, il Pretore di

Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della l. 24 gennaio 1979, n. 18, così

come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1989, n. 9, in

riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Cost.;

che il Pretore - premesso che il Paggi aveva chiesto

l'inibizione ex art. 700 cod. proc. civ. della candidatura della

Payraudeau, dalla stessa preannunciata, a membro del Parlamento

europeo quale rappresentante dell'Italia - prospettava il contrasto

tra la norma impugnata e l'art. 51, comma primo e secondo, Cost., il

quale, riservando le cariche elettorali ai soli cittadini dello Stato

ed agli italiani non appartenenti alla Repubblica, sembrava escludere

l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

deduceva l'inammissibilità della questione, e, in subordine, la non

fondatezza, sul rilievo che il cit. art. 51 Cost. concerne soltanto

le istituzioni appartenenti all'ordinamento nazionale;

successivamente l'interveniente depositava memoria e, in allegato,

copia di un telegramma del Ministero dell'interno, del 23 maggio

1989;

Considerato, preliminarmente, che la candidatura elettorale, la

quale costituisce il presupposto indispensabile per la rilevanza

della prospettata questione, non sussisteva nella fattispecie alla

data dell'ordinanza di remissione, avendo la Payraudeau espresso in

proposito una mera intenzione, né detta candidatura peraltro è

successivamente sopravvenuta, in quanto, come attestato dal

competente Ministero dell'interno, la Payraudeau non risulta compresa

in alcuna delle liste presentate agli uffici delle cinque

circoscrizioni elettorali entro il termine perentorio del 10 maggio

1989;

che ciò, rende evidente in limine come difetti il requisito

della rilevanza della questione nel giudizio a quo, per cui, senza

occuparsi di altri profili di ordine processuale e sostanziale, la

Corte deve pronunciare la manifesta inammissibilità della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 24 gennaio 1979, n. 18

come modificato dall'art. 1, primo comma, legge 18 gennaio 1989 n. 9

(Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo),

sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Pretore di Gubbio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 maggio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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