Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9

maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico

di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio

1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale

il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza

provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica

della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di

questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte

si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialità del giudice,

lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli

riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione

dell'apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravità

degli indizi;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva

alla proposizione della presente questione, è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che

abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura

cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di

applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare

personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal

giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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