Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1)

del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia

tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1985 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da

Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta

al n. 187 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1991;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco

Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n.

188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ancona,

con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985, pervenute a

questa Corte il 18 marzo 1991 (R.O. nn. 187 e 188 del 1991) ha

sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del

d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 - così come convertito con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in

cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione

forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese

professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597

del 1973;

che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una

situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o

meno conservato la documentazione delle spese in precedenza

detraibili in modo forfettario, nonché tra questi e la generalità

degli altri contribuenti; b) con gli artt. 23 e 53 della

Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della

detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la

detrazione dall'imponibile delle spese di cui non sia stata

conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità

contributiva e della riserva di legge;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità

delle questioni sollevate;

che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della

manifesta infondatezza con ordinanze n. 51 del 1988 e n. 206 del

1991, con le quali questa Corte ha affermato che: a) la

determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario

collegamento con la produzione del reddito e il nesso di

proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di

scelta discrezionale riservata al legislatore; b) la retroattività

della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della

capacità contributiva, né con quello della riserva di legge; c) la

eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce

una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a

censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre

ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), nel

testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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