Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni,

in legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 12

aprile 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di

G.R. ed altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25

febbraio 2000, n. 35 - recte: del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35 - il quale, nel disciplinare l'applicazione dei principi

dettati dalla normativa costituzionale in tema di "giusto processo"

ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle

dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si

è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo

difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al

fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia

"confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse

modalità");

che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata -

riconoscendo alle anzidette dichiarazioni la valenza di una

"semiplena probatio" - si porrebbe in contrasto con l'art. 111,

quarto comma, Cost., il quale, con norma da ritenere "immediatamente

precettiva, e non programmatica", esclude che le dichiarazioni

medesime possano assumere un valore anche soltanto indiziario;

che la norma oggetto di censura non potrebbe considerarsi

legittimata neppure dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del

1999, che demanda al legislatore ordinario di regolare l'applicazione

dei principi dettati dalla stessa legge costituzionale nei

procedimenti in corso, in quanto tale previsione non consentirebbe

comunque di introdurre deroghe o limiti ai predetti principi;

che sarebbe altresì compromesso il principio di uguaglianza,

a fronte della disparità di trattamento - resa possibile dalla

disposizione denunciata - tra imputati anche nel medesimo

procedimento, in correlazione al dato, puramente accidentale,

dell'avvenuta acquisizione o meno al fascicolo per il dibattimento

dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sollevato dal

tribunale rimettente trova la sua premessa logico-giuridica - quanto

all'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 111, quarto

comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2 - nell'assunto per cui all'interno del nuovo art. 111

Cost. sarebbe dato rinvenire precetti di valore differenziato,

rispetto ai quali il principio del contraddittorio assumerebbe un

ruolo gerarchicamente sovraordinato, rimanendo come tale

insuscettibile di deroghe o limitazioni anche da parte della legge

ordinaria che detta la disciplina transitoria correlata

all'introduzione nella Carta costituzionale dei principi sul "giusto

processo";

che, in realtà - come già evidenziato da questa Corte

pronunciando su identica questione (cfr. sentenza n. 381 del 2001) -

la legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare espressamente

alla "legge" il compito di regolare l'applicazione dei predetti

principi nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in

vigore, ha inteso prefigurare "un sistema di "passaggio che, per un

verso, non si limitasse a sancire la conservazione, sia pure medio

tempore del pregresso sistema, nella parte in cui questo fosse

incompatibile con i nuovi principi e le nuove regole, e che, per un

altro verso, sul piano logicamente reciproco, non vanificasse

totalmente l'attività probatoria già espletata, rendendo

meccanicisticamente operante un diverso modello processuale";

che la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità -

consentendo la valutazione delle "dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari, da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore

... se già acquisite al fascicolo per il dibattimento", ma "solo se

la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova,

assunti o formati con diverse modalità" - ha pienamente assolto la

funzione dianzi evidenziata;

che essa ha prefigurato, infatti, un composito meccanismo a

fronte del quale "la compressione della dialettica nel momento di

assunzione della prova dichiarativa è contemperata - nel momento

della valutazione - dal concorrere di emergenze probatorie "esterne ,

che a loro volta si qualificano non solo sul piano dei relativi

risultati ma - anche e soprattutto - per le diverse modalità di

assunzione o di formazione" (cfr. la già citata sentenza n. 381 del

2001);

che risulta parimenti insussistente la dedotta violazione

dell'art. 3 Cost., in quanto la possibile diversità di trattamento

processuale, prospettata a fondamento della censura, costituisce -

come già chiarito da questa Corte - una disparità di mero fatto,

inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria che,

in funzione dell'adeguamento di sistemi normativi diversi,

"necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto

processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire

dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare" (cfr. sentenza

n. 381 del 2001);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7

gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 111, comma quarto, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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