Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1895 del

codice civile, in relazione all'art. 1886 stesso codice, promosso con

ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dal pretore di Asti, nel

procedimento civile vertente tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa dal Pretore di Asti

nel procedimento del lavoro tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S. è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod.

civ.

Considerato che la questione prospettata negli stessi termini è

stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 91

del 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod.civ. proposta, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Asti

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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