Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30

giugno 1997 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta,

rispettivamente iscritte ai nn. 620, 647, 648, 649 e 650 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con

cinque ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 620, 647, 648, 650

del 1997) emesse nel corso di altrettanti procedimenti di esecuzione

relativi ad ordini di demolizione contenuti in sentenze di condanna

per violazioni edilizie passate in giudicato, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), il quale prevede che per le opere eseguite in assenza o in

totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni

essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la

demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti

eseguita;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe anzitutto violato

l'art. 3 della Costituzione, creandosi una situazione di

irragionevole disuguaglianza tra i soggetti nei confronti dei quali

l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del Sindaco,

e quelli nei cui confronti essa avvenga secondo le regole del codice

di procedura penale, ai quali non si applica il sistema di garanzie e

gravami contemplato per i provvedimenti amministrativi;

che, inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con

l'art. 103 della Costituzione, perché il giudice dell'esecuzione

penale sarebbe tenuto all'esame di una questione di carattere

amministrativo, con una deviazione dallo schema delineato dalla

predetta norma costituzionale in riferimento alle attribuzioni degli

organi di giustizia amministrativa;

che, infine, il rimettente sospetta la violazione dell'art. 24

della Costituzione, in quanto il carattere fortemente attenuato del

contraddittorio instaurato in sede di incidente di esecuzione

rispetto alle regole che presiedono al giudizio dinanzi agli organi

di giustizia amministrativa menomerebbe il diritto di difesa;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato che

ha concluso per la infondatezza delle questioni.

Considerato che deve escludersi la irragionevole disparità di

trattamento lamentata dal rimettente, avuto riguardo alla

disomogeneità delle situazioni poste a raffronto, in quanto l'ordine

di demolizione imposto dal giudice penale, ex art. 7, ultimo comma,

della legge n. 47 del 1985, costituisce esercizio di un potere

autonomo, e non omologabile a quelli di governo del territorio

riconosciuti all'autorità amministrativa, in quanto correlato alla

esigenza di ristoro dell'offesa del territorio (Cass. Sez. unite, n.

15 del 1996);

che, alla luce di tali rilievi, si rivelano prive di fondamento

anche le ulteriori censure rivolte alla norma impugnata;

che, del resto, questa Corte, con la ordinanza n. 56 del 1998, ha

sottolineato che l'ordine di demolizione di cui si tratta, ancorché

contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere revocato

dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile

con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (Cass.

pen., n. 3895 del 1990 e n. 489 del 1992), e che esso è comunque

riesaminabile in sede di esecuzione (Cass. pen., n. 1946 del 1992);

che, alla stregua delle riferite argomentazioni, le questioni

devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e

103 della Costituzione, dal pretore di Latina, sezione distaccata di

Gaeta, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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