Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1984

Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1984 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico

di Silvestri Pietro ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190

dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 18 febbraio

1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263-bis cod. proc.

pen. (come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532),

nella parte in cui consente il riesame dei provvedimenti restrittivi

della libertà personale "emessi nel corso dell'istruzione o dal

giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio" e non anche

degli analoghi provvedimenti emessi nel predibattimento o nel

dibattimento, per i quali, ai sensi del terzo comma dello stesso art.

263-bis cod. proc. pen., continua ad applicarsi la regola generale

della ricorribilità in cassazione per violazione di legge;

e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Norme

relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla

concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito

integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., eliminando

dal primo comma proprio le parole "emessi nel corso dell'istruzione o

dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della proposta questione

anche alla stregua della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F. to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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