Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona -

sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile

vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone,

iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore

di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la

U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un

titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone

il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con

ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

- dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella

parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel

provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la

vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza

diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei

tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in

contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una

prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a

carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio

secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre

non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve

essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);

che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di

Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di

costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;

che i tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate

inammissibili o comunque non fondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

contenuto;

che analoga questione di costituzionalità è già stata

ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun

diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della

legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della

Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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