Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.l. 55/1983
  • art. 20legge 131/1983
  • art. 19legge 131/1983
  • art. 19d.l. 55/1983
  • art. 21d.l. 55/1983
  • art. 22d.l. 55/1983
  • art. 23d.l. 55/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20, 21,

22 e 23 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il

settore della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con

modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con ordinanze

emesse il 13 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Pisa, il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo

grado di La Spezia, il 3 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Ragusa e l'8 novembre 1984 dal TAR per la Liguria,

iscritte al n. 1378 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 125, 188 e 247

del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 107 bis, 161 bis e 202 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel corso

di un procedimento promosso da un contribuente avverso il

silenzio-rifiuto del Comune in ordine all'istanza di rimborso di quanto

versato a titolo di SOCOF (sovrimposta comunale sul reddito dei

fabbricati), solleva, con ordinanza del 13 ottobre 1984 (r.o. n.

1378/84), questione di legittimità costituzionale degli artt. 19,

primo e secondo comma, e 20, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l.

28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26

aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della

finanza locale per l'anno 1983 "), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53

Cost.;

1.2 - in particolare, ad avviso del giudice a quo:

a) l'art. 19, primo e secondo comma, violerebbe da un lato l'art.

23 Cost., in quanto, attribuendo ai Comuni la facoltà di istituire o

meno la SOCOF, lederebbe la ratio sottostante alla riserva di legge; e,

dall'altro, l'art. 3 Cost. perché, devolvendo ai Comuni la facoltà

di scegliere fra un ventaglio di aliquote, determinerebbe

un'irrazionale discriminazione fra soggetti percettori di identico

reddito, basata sul luogo in cui ali immobili sono ubicati;

b) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo

comma, Cost., perché consente la detrazione di L. 190 mila " alle

sole unità immobiliari adibite a casa di abitazione non di lusso " e

determina " l'abbattimento alla base non con riguardo all'entità del

reddito, ma al numero dei cespiti che concorrono a formarlo ", con

conseguenze irragionevoli e lesive del principio di eguaglianza, a

parità di capacità contributiva;

c) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe gli

artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché consente l'applicazione di

aliquote diverse a seconda che l'immobile sia soggetto all'ILOR, oppur

no, con la conseguenza di determinare, per i fabbricati soggetti a

quest'ultima imposta, una riduzione dell'ILOR stessa maggiore della

SOCOF, o per converso un onere aggiuntivo, in base alla circostanza che

il Comune abbia applicato l'aliquota dell'8% o altra di maggior

importo;

1.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

deduce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni concernenti

riduzioni dell'aliquota o detrazioni dall'imponibile, per difetto

assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse ai fini

del giudizio a quo; nel merito, poi, conclude per l'infondatezza di

tutte le questioni;

2.1 - la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, con

ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. n. 125/ 85), censura a sua volta

gli artt. 19 e 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l.

n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

2.2 - il giudice rimettente - oltre a svolgere argomentazioni

analoghe a quelle adottate dalla Commissione tributaria di Pisa circa

gli artt. 19 e 20, sesto comma, deduce, inoltre, che l'art. 20, quinto

comma, lederebbe gli indicati parametri costituzionali perché non

consente la detraibilità della SOCOF ai fini dell'imposta sui redditi;

l'art. 20, decimo e undicesimo comma, a sua volta violerebbe gli stessi

parametri in quanto " l'accordare per i fabbricati soggetti ad ILOR il

duplice beneficio della riduzione al 60% dell'aliquota SOCOF e dal 15

al 10 per cento dell'aliquota ILOR equivale sostanzialmente ad una

revoca dei benefici concessi ai costruttori di nuove case, aventi i

requisiti di esenzione ILOR ";

2.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, anche alla luce della

sopravvenuta sentenza della Corte n. 159 del 1985, per

l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni prospettate;

3.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Ragusa, con

ordinanza del 3 novembre 1984 (r.o. n. 188/85), censura il solo art. 19

del d.l. n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., svolgendo

argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte;

3.2 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza delle questioni, sulla base della sentenza n. 159/85;

4.1 - il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel

corso di un procedimento promosso per ottenere l'annullamento della

delibera del Comune di Imperia istitutiva della SOCOF, solleva, con

ordinanza dell'8 novembre 1984 (r.o. n. 247/85), varie questioni di

legittimità costituzionale degli artt. da 19 a 23 del d.l. n. 55/83,

in riferimento agli artt. 3, 23, 47 e 53 Cost.;

4.2 - in particolare, il giudice a quo deduce:

a) l'art. 19 violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in

quanto colpisce una sola categoria di cittadini - i titolari di diritti

reali sui fabbricati - trascurando altre analoghe situazioni ugualmente

costituenti indice di capacità contributiva;

b) l'intero titolo II del d.l. n. 55 (artt. 19-23) violerebbe,

inoltre, da un lato l'art. 23 Cost., essendo lasciata ai Comuni la

scelta stessa dell'an dell'imposizione senza che siano dettati criteri

direttivi, Così configurandosi una vera e propria " delega in bianco "

ai Comuni stessi; dall'altro, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 53,

secondo comma, in quanto è demandato ai Comuni di scegliere tra un

ventaglio di aliquote, con violazione del principio di uguaglianza e di

quello di progressività del sistema tributario;

c) l'intero titolo II del d.l. n. 55 lederebbe, poi, sotto altro

profilo, gli artt. 3 e 53, primo comma, nonché l'art. 47, secondo

comma, Cost.: l'essere la SOCOF dovuta anche in relazione al fabbricato

adibito ad abitazione del proprietario, sebbene si tratti di un bene

che non costituisce effettiva fonte di reddito, costituirebbe, infatti,

una ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di capacità

contributiva, in quanto il peso dell'imposizione tributaria derivante

dalla SOCOF è risentito in modo ben più rilevante dal proprietario

che dell'immobile fruisce quale propria abitazione, rispetto a colui

che dalla proprietà dei fabbricati tragga un'effettiva fonte di

reddito; sotto l'indicato profilo, si configurerebbe la lesione anche

dell'art. 47, secondo comma, Cost., volto a favorire l'accesso del

risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, in quanto, afferma

il giudice a quo, " appare evidente che l'imposizione tributaria è

determinante strumento di orientamento e condizione stessa

dell'efficacia della cosiddetta politica della casa ";

4.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

conclude, anche sulla base della sentenza n. 159/85, per

l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.

Considerato che:

1. - i giudizi, concernendo questioni identiche o comunque

connesse, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - alcune delle questioni prospettate vanno dichiarate

manifestamente inammissibili, in quanto nelle ordinanze di rimessione

non vi è alcuna descrizione della specie oggetto dei giudizi di merito

e tale difetto di motivazione non consente alla Corte di accertare la

rilevanza delle questioni sollevate ai fini della decisione dei giudizi

a quibus: in particolare, la mancata descrizione della situazione

patrimoniale dei ricorrenti impedisce di valutare la rilevanza di

quelle questioni che investono disposizioni concernenti detrazioni

d'imposta (art. 20, sesto comma), la cui applicabilità nei giudizi di

merito non risulta accertata;

3. - identica conclusione si impone per la questione sollevata dal

TAR della Liguria in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47,

secondo comma, Cost., (v. supra, al punto 4.2, lett. c): anche in

questo caso nell'ordinanza di rinvio non si spiega se il ricorrente nel

giudizio di merito fruisca della propria casa quale abitazione, per

modo che la richiesta declaratoria di incostituzionalità possa

incidere sull'esito del giudizio stesso;

4. - circa il particolare profilo in cui è prospettata la

questione dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, dalla Commissione

tributaria di La Spezia (v. supra, al punto 2.2), va rilevato che,

anche a prescindere dalla mancata descrizione della specie, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto si

chiede in questo caso alla Corte una pronuncia che introduca un nuovo

regime, per chi è soggetto alla SOCOF ed esente dall'ILOR, la cui

definizione esorbita dai poteri di questo Collegio;

5. - le residue questioni sono già state esaminate sotto gli

stessi profili dalla Corte con sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate

non fondate quelle concernenti l'art. 19 del d.l. n. 55/83, ed

inammissibili quelle aventi ad oggetto l'art. 20, quinto, decimo e

undicesimo comma, del detto decreto legge. Le conclusioni raggiunte

dalla Corte nella citata pronunzia valgono anche per i giudizi attuali;

6. - la questione proposta dal TAR della Liguria con riguardo

all'intero titolo II del d.l. citato (v. supra, al punto 4.2., lett. b)

non è sorretta da altre deduzioni, diverse da quelle svolte dai

giudici rimettenti per censurare l'art. 19 e va, quindi, per le ragioni

già dette, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28

febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile

1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione

tributaria di primo grado di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e

53, primo comma, Cost.;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. n.

55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,

sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di

primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, Cost.;

c) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma,

del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge

26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in

riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

d) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del titolo II del d.l. 28 febbraio 1983, n.

55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in

riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost.;

e) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 55/83, convertito con

modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate con le

ordinanze in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di

Pisa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., e dalle Commissioni

tributarie di primo grado di La Spezia e Ragusa, in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

f) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del titolo II del d.l. n. 55/83, convertito con

modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli

artt. 23, 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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