Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.l. 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,

lettera a-bis) e comma 2 (recte: 2-bis) del d.l. 19 settembre 1992,

n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di

pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso, con

ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dalla commissione tributaria

regionale di Bari sul ricorso proposto da Rea Rocco contro la

Direzione regionale per le entrate per la Puglia, sezione di Foggia,

iscritta al n. 596 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con

ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2 del

d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438;

che, come si evince dalla stessa ordinanza, il caso all'esame

del rimettente concerne la richiesta, avanzata da un contribuente,

del rimborso delle somme versate per effetto degli artt. 8, comma 1,

lettera a-bis), e comma 2-bis del menzionato d.l. n. 384 del 1992,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992,

disposizioni le quali prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione

straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli

di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura di un

quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa

addizionale;

che, ad avviso del giudice a quo le denunciate disposizioni

determinerebbero, anzitutto, "una manifesta disparità di

trattamento" in danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale

superiore a 6 cavalli rispetto ai possessori di altre categorie di

beni, "sicuramente qualificabili "elitari " (e cioè, le autovetture

di potenza fiscale inferiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da

diporto a motore di lunghezza superiore a 10 metri: escluse

totalmente dall'imposizione; nonché, le autovetture di potenza

fiscale superiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore

di lunghezza compresa tra i 12 ed i 15 metri: "gravate dall'imposta

straordinaria solo in misura pari a tre volte l'importo -

rispettivamente - della tassa automobilistica e della tassa di

stazionamento");

che, per le medesime ragioni appena evidenziate, l'ordinanza

assume esservi, altresì, un vulnus dell'art. 53, primo comma, della

Costituzione, giacché la censurata normativa risulta "affetta da

evidente arbitrarietà e ingiustificata sperequazione";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che "la questione sia dichiarata inammissibile per

manifesta infondatezza".

Considerato, in via preliminare, che l'erronea indicazione nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione del comma 2 dell'art. 8 del

d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, può essere corretta in quella del comma 2-bis del

medesimo art. 8, atteso che, come emerge dalla motivazione dello

stesso atto di promovimento del giudizio di costituzionalità, la

censura del rimettente investe chiaramente tale ultima disposizione;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata da questa Corte, in quanto la determinazione degli indici

di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere

tributario è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo

il controllo sotto il profilo della palese arbitrarietà ed

irrazionalità che, nel caso di specie, non possono ravvisarsi,

attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto (vedi

ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997);

che il giudice a quo non adduce profili od argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e

comma 2-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria

regionale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari