Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della

legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge

29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,

recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal giudice

per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania

sull'istanza proposta da C.A., iscritta al n. 714 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 2001, il giudice

per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), aggiunto

dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge

30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui prevede che

l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito di uno

speciale elenco";

che il giudice a quo premette di essere chiamato a delibare

l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata

da un imputato, che aveva indicato, quale difensore di fiducia, un

avvocato iscritto all'albo degli avvocati da meno di sei anni e,

quindi, non in possesso di uno dei requisiti per l'iscrizione allo

speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,

previsto dal citato art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217,

aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134;

che, pertanto, il giudice a quo ritiene che la citata norma,

nel prevedere che l'imputato - istante per l'ammissione al patrocinio

a spese dello Stato - possa nominare il proprio difensore di fiducia

solo nell'ambito di tale speciale elenco, violi l'art. 24, terzo

comma, della Costituzione ponendo una limitazione all'esplicazione

del diritto di difesa, inteso anche come diritto di scegliere

liberamente il proprio difensore;

che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con

l'art. 3 Cost., in quanto incongrua ed irragionevole se comparata ad

altre discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente,

rispetto alla disciplina contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60,

in materia di difesa di ufficio;

che infatti, secondo il rimettente, i criteri sanciti dalla

norma impugnata - sia per i più severi requisiti, che per il più

elevato limite di anzianità professionale necessario per

l'iscrizione all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, rispetto

a quanto previsto per i difensori di ufficio - risulterebbero più

rigorosi nel "comprovare la professionalità e l'esperienza del

difensore", in maniera del tutto irragionevole, "atteso che il

difensore nominato d'ufficio non viene liberamente scelto dal

soggetto sottoposto a procedimento penale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione prospettata: a

parere della difesa erariale, la norma censurata, lungi dal vulnerare

il diritto di difesa, ne rappresenterebbe piena attuazione,

realizzando un sistema nel quale "non solo la parte è rilevata da

ogni spesa", ma viene altresì assicurata "la qualità della

prestazione", sì da rendere il patrocinio effettivo e sicuro, con

la maggiore garanzia per gli interessati.

Considerato che, con la norma di cui all' art. 17-bis della legge

30 luglio 1990, n. 217, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge

29 marzo 2001, n. 134, il legislatore ha previsto l'istituzione,

presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, dell'elenco degli

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli

avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati

requisiti - valutati dal medesimo consiglio dell'ordine - di

attitudine ed esperienza professionale, di assenza di sanzioni

disciplinari e di anzianità professionale non inferiore a sei anni:

elenco nell'ambito del quale l'imputato, ammesso a tale beneficio,

esercita la scelta del difensore di fiducia;

che, come più volte precisato da questa Corte (v. sentenze

n. 394 del 2000; n. 61 del 1996; n. 54 del 1977), il legislatore,

nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia

all'ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio

della difesa tecnica, "a tutela non solo della funzionalità

dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi

meritevoli di protezione": così realizzando il contemperamento dei

principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di

considerazione;

che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco

nell'ambito del quale l'imputato, istante per l'ammissione al

patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta

ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità

professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione

dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza

maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale,

quanto da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di

sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al

consiglio dell'ordine degli avvocati ;

che tale meccanismo, dunque - lungi dal prospettarsi

irragionevole, anche in comparazione con la disciplina della difesa

di ufficio contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60 - rivela

piuttosto l'esigenza di particolare dignità e qualità che, nella

prospettiva del legislatore, deve permeare l'esercizio di una

prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere

pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spesedello Stato

per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono

impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità,

sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica

del singolo;

che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare

la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità

legislativa, non pone, in violazione dell'art. 24, terzo comma, della

Costituzione alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto

di difesa: quest'ultimo, seppure da intendersi anche come diritto di

scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in

tutte le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale elenco

previsto dalla norma censurata - risulti comunque assicurata un'ampia

possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti,

proprio in quanto "la garanzia costituzionale della difesa non

esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di

darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non

irragionevoli" (vedi la citata sentenza n. 394 del 2000);

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio

1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001,

n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante

istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della

Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il

Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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