Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del

d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438; giudizi promossi con tre ordinanze emesse il 24 aprile

1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione

distaccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 874, 875 e 876

del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,

sezione distaccata di Pescara, con tre ordinanze di identico

contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone che "per l'anno 1993

non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi

retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia

dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione

automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni

superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate";

che il rimettente ritiene che tale articolo sia applicabile anche

ai magistrati ordinari, trattandosi di norma generale, e che questa

interpretazione, l'unica possibile, porrebbe la norma in contrasto

con i seguenti parametri costituzionali:

l'art. 3, avendo creato una ingiusta e irrazionale disparità di

trattamento fra coloro che, per sorte, hanno maturato l'incremento

stipendiale nel 1993, e coloro che lo hanno maturato l'anno prima o

l'anno dopo;

l'art. 36, vigendo per i pubblici dipendenti il principio della

parità di retribuzione a parità (qualitativa o quantitativa) di

prestazione lavorativa, mentre l'articolo oggetto di censura avrebbe

creato una disparità retributiva fra magistrati di pari qualifica

che svolgono le medesime funzioni;

l'art. 53, in quanto il "blocco" degli incrementi stipendiali

per l'anno 1993 avrebbe rappresentato una prestazione patrimoniale

imposta, la quale ha inciso soltanto su una categoria di contribuenti

(i pubblici dipendenti) e, all'interno di essa, soltanto su coloro

che hanno maturato incrementi retributivi nell'anno 1993;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma citata,

attribuendo ai magistrati ricorrenti il diritto alla percezione degli

incrementi stipendiali non corrisposti avrebbe reso fondato il

ricorso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza, dovendosi ritenere la questione già decisa dalla

sentenza n. 245 del 1997 di questa Corte.

Considerato che, nell'esaminare la rilevanza della questione,

questa Corte è tenuta a seguire l'interpretazione della norma

adottata dal giudice a quo, se non implausibile e non in contrasto

con il diritto vivente (fra le tante, v. le sentenze nn. 516 e 60 del

1995);

che, nel caso di specie, non sussiste né l'uno né l'altro vizio

ermeneutico;

che, in particolare, non si è formato "diritto vivente" sulla

materia;

che, nel merito, il giudice a quo, pur invocando diversi

parametri costituzionali (artt. 3, 36 e 53 della Costituzione),

riconduce ciascuna delle censure alla disparità di trattamento, che

sussisterebbe fra chi ha maturato il conferimento della qualifica nel

1993 e chi lo ha acquisito prima o dopo tale data; disparità che si

verificherebbe, altresì, fra i pubblici impiegati e i dipendenti

privati;

che questa Corte ha già affermato che il d.-l. n. 384 del 1992

è stato emanato in un momento assai delicato per la vita

economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di

recuperare l'equilibrio di bilancio;

che per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a

tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme

di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui

all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non

contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a

quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti

sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei

allo scopo prefisso;

che il d.-l. n. 384 del 1992 e in particolare l'art. 7, pur

collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei

precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici

dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato limitato a un anno;

così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di

nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7

e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non

irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), né

irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini,

giacché la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con

il d.-l. più volte richiamato non ha inciso soltanto sulla

condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su

quello di altre categorie di lavoratori;

che pertanto, riuniti i giudizi, la questione deve dichiararsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del

d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,

sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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