Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre

1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal

Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263,

264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4

dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992,

pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e, le ultime due, il 20

marzo 1996, ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

del-l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n.

306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,

successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del

1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25

e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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