Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione

di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Girardo Enzo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Girardo Enzo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avv.to Ignazio Serra per Girardo Enzo e l'avvocato dello

Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per truffa

militare a danno dell'amministrazione militare (art. 234, secondo

comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace), il Tribunale militare di

Padova, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, pervenuta a questa

Corte il 12 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 1, primo comma, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile

1990, n. 75 (Concessione di amnistia);

che la detta disposizione, nel concedere amnistia per il reato di

truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (previsto

dall'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice penale) omettendo

l'ipotesi della truffa militare a danno dell'amministrazione

militare, ad avviso del giudice remittente sarebbe irragionevole ed

in contrasto con il principio di eguaglianza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata: inammissibile, per errata interpretazione della

disposizione denunciata, qualora si ritenga, in conformità ad una

pronuncia della Corte di cassazione, che la norma del decreto di

amnistia la quale include fra i reati amnistiabili la truffa comune a

danno dello Stato si applichi anche alla truffa militare a danno

dell'amministrazione militare; infondata, se si muova dalla premessa

del giudice a quo, in quanto sarebbe giustificato il maggior rigore

nei confronti della condotta fraudolenta posta in essere dal

militare;

che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo, chiedendo in

via principale che la questione sia dichiarata non fondata sul

presupposto della applicabilità dell'amnistia anche ai reati

militari; in subordine, ove si dovesse ritenere inapplicabile

l'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che la norma

denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte

in cui non prevede quell'ipotesi criminosa;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a), del

d.P.R. n. 75 del 1990, è concessa amnistia "per ogni reato non

finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non

superiore nel massimo a quattro anni", e dunque anche per ogni reato

militare compreso entro tale limite di pena edittale massima;

che fra i reati amnistiabili è pertanto incluso anche il reato

di truffa militare, per il quale l'art. 234, primo comma, del codice

penale militare di pace prevede una pena base massima di tre anni di

reclusione militare;

che la truffa militare a danno dell'amministrazione militare,

prevista dall'art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di

pace, costituisce una ipotesi di reato aggravato (da aggravante

"speciale") del reato di truffa militare e non un reato autonomo

(cfr. Cass. pen. 22 febbraio 1991, n. 2272, De Rosa);

che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 75, ai fini

del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, nel caso di

concorso delle attenuanti comuni del danno o del lucro di speciale

tenuità, e del risarcimento del danno, con circostanze aggravanti

"di qualsiasi specie" - salve alcune eccezioni - si tiene conto

soltanto delle prime, con conseguente determinazione della pena

applicabile in misura rientrante nei limiti della pena base massima

che, nel caso del reato di truffa militare, comporta l'applicabilità

dell'amnistia;

che, sempre ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera d), del

d.P.R. n. 75 del 1990, ai fini dell'applicazione dell'amnistia la

sussistenza delle predette circostanze è accertata anche in via

preliminare dal giudice;

che l'autorità remittente non ha in alcun modo motivato circa la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata

nei confronti della mancata previsione della truffa militare

aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera c), numero 4, del decreto

di amnistia, in relazione alla possibilità di applicare, a seguito

del computo della pena effettuato alla stregua dell'art. 4, la

previsione generale di concessione dell'amnistia contenuta nel citato

primo comma, lettera a), dello stesso decreto;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c),

numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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