Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/10/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21 e

24, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promossi con quattro ordinanze emesse il 17 marzo 1980

dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte ai nn. 312, 313, 314 e 341

del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 173 e 187 del 1980;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con quattro ordinanze in data 17 marzo 1980 (in G.U. n.

173 del 25 giugno 1980 e n. 187 del 9 luglio 1980, reg. ord. nn. 312,

313, 314 e 341 del 1980), emesse nel corso di procedimenti civili

aventi ad oggetto rapporti di locazione, il Giudice conciliatore di

Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), i

quali stabiliscono, rispettivamente, la gratuità dell'ufficio di

conciliatore e la temporaneità dell'ufficio con possibilità di

riconferma; dette norme violerebbero il fondamentale principio

dell'indipendenza del giudice e risulterebbero perciò in contrasto con

le disposizioni costituzionali che tutelano tale principio

(disposizioni che le ordinanze di rimessione hanno ritenuto di poter

individuare negli artt. 3, 35, 101, 107 e 108 della Costituzione).

Che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto

dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'identità del loro

contenuto, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che le questioni stesse sono palesemente infondate non venendo

chiaramente in discussione il principio dell'indipendenza del giudice;

che infatti questa Corte ha già ritenuto la legittimità

costituzionale del cit. art. 21 ord. giudiziario relativo alla

gratuità dell'ufficio del conciliatore con la sent. n. 70 del 1971,

che non è stata tenuta presente dalle ordinanze di rimessione e dalla

quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi;

che il dedotto principio non può evidentemente neppure ritenersi

leso dal carattere temporaneo dell'ufficio e dalla possibilità di

riconferma, dato che questa rientra nei compiti del Consiglio superiore

della Magistratura, previsto dalla Costituzione proprio per garantire

l'indipendenza del giudice.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

sollevate dal Conciliatore di Genova in riferimento agli artt.

3,35,101,107,108 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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