Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Bologna il 19 aprile 1980 (n. 12 ordinanze) e il 17

maggio 1970 (n. 7 ordinanze), iscritte ai nn. da 1350 a 1368 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Considerato che con diciannove ordinanze, recanti i nn. da 1350 e

1368 del reg. ord. 1984, emesse in data 19 aprile e 17 maggio 1980, la

Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione;

che il collegio rimettente ipotizza nella norma de qua, che prevede

l'onere del contribuente di presentare istanza per la trattazione dei

ricorsi pendenti sotto comminatoria di estinzione del procedimento, una

violazione del principio di ragionevolezza, ravvisata nel fatto che

nella legge processuale amministrativa, all'atto della istituzione dei

TAR, si sarebbe seguito un criterio più cautelativo nei confronti dei

ricorrenti, mentre altrettanto non è stato fatto in occasione della

riforma del contenzioso tributario, nonché una violazione del diritto

di difesa, consistita nel fatto che la complessità della disciplina

renderebbe difficile la conoscibilità del detto onere da parte dei

ricorrenti.

Ritenuto che i giudizi sono motivati in modo identico ed attengono

alla medesima norma, sicché possono essere decisi con unica ordinanza;

che le censure riferentisi alla pretesa violazione dell'art. 24

della Costituzione sono state più volte esaminate dalla Corte e

dichiarate infondate o manifestamente infondate (sentenze nn. 63 del

1977, 243 del 1982, 210 del 1983, ordinanze nn. 144 del 1977 e 32 del

1984);

che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione appare

manifestamente infondata in quanto la ipotizzata irragionevolezza è

basata su termini di raffronto assolutamente privi di omogeneità, non

essendo possibile una equiparazione tra il contenzioso amministrativo e

quello tributario, regolati da discipline diverse e non riconducibili a

principi comuni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le

diciannove ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di

Bologna di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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