Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 416/1989
  • art. 8legge 39/1990
  • art. 8legge 187/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto

dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in

materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei

cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12

agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995

dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, nel

procedimento penale a carico di Savic Igor, iscritta al n. 173 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Pretore di Cremona, Sezione distaccata di

Soresina, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto

dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con

modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui

non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento

equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire

che l'espulsione dello straniero sia disposta d'ufficio dal giudice,

nonché nella parte in cui non consente che l'espulsione dello

straniero sia disposta dal giudice su richiesta del pubblico

ministero;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata

determinerebbe sia una irragionevole disparità di trattamento tra

cittadini italiani e stranieri in materia di diritti inviolabili

dell'uomo, sia una illegittima distinzione tra espulsione disposta

dal giudice ed espulsione disposta dall'autorità amministrativa.

Considerato che la disciplina della espulsione dello straniero

dallo Stato ha già formato oggetto di esame da parte di questa

Corte, la quale, sin dalla sentenza n. 62 del 1994, ha ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa

prospettata con riferimento alla pretesa difformità di trattamento

tra lo straniero e il cittadino;

che nella medesima decisione questa Corte ha altresì rilevato

come il fatto che l'espulsione sia subordinata alla richiesta

dell'interessato o del suo difensore non costituisce "un arbitrario

elemento di favore nei confronti dello straniero, ma rappresenta,

come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto,

nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai

valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prendere

una misura pur sempre incidente sulla libertà personale, cioè su un

diritto inviolabile dell'uomo";

che, pertanto, la mancata previsione della possibilità che

l'espulsione sia richiesta anche dal pubblico ministero, nel mentre

trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione

data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e

comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia

cautelare e della espiazione della pena, non può neanche ritenersi

irragionevole rispetto alla disciplina indicata come tertium

comparationis, dal momento che differenti sono i presupposti dei

provvedimenti di espulsione per i quali è ammissibile la richiesta

dell'autorità amministrativa;

che, per quanto riguarda la omessa attribuzione al pubblico

ministero della facoltà di chiedere il rilascio del passaporto o di

altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero

detenuto, la stessa non appare irragionevole ed è anzi coerente con

la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta

dell'interessato, mentre non può affatto escludersi che, pur in

stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del

prescritto documento, non incidendo eventuali difficoltà di fatto

né sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, né sulle

garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993,

n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della

Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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