Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7-bislegge 416/1989
  • art. 8legge 39/1990
  • art. 7-bislegge 107/1993
  • art. 8legge 107/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3,

del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (recte: art. 8, comma 3)

(Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), promossi con tre

ordinanze emesse il 30 aprile 1993 dal Pretore di Macerata nei

procedimenti penali a carico di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben

Alì Mohamed Ben Belgacem, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di tre diversi procedimenti penali (a

carico, rispettivamente, di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Alì

Mohamed Ben Belgacem), il Pretore di Macerata ha sollevato, con tre

distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7-bis, comma 3, (recte art. 8, comma 3) del decreto-legge

13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

extracomunitari), che integra il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 39;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma contenuta nel

comma 3 del detto art. 7- bis sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e

13 della Costituzione;

che la diversità di trattamento riservata alle figure di reato

previste dai primi due commi della disposizione indicata, rispetto a

tutte le altre figure criminose, sarebbe priva di una razionale

giustificazione, giacché essa costituirebbe l'espressione di una

concezione del rito direttissimo peculiare al vecchio sistema

processuale, caratterizzato da una finalità repressiva fulminea e

ingiustificatamente esemplare;

che la norma sarebbe quindi priva di intrinseca ragionevolezza,

perché, pur essendo inserita in un testo di legge che si ispira alla

esigenza di sfoltimento della popolazione penitenziaria, produrrebbe,

all'opposto, un aumento del numero degli arrestati ancor prima della

celebrazione dei processi e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 13

della Costituzione, il quale, ponendo una riserva di legge vincolata,

esigerebbe l'indicazione dei presupposti che giustificano la scelta

dell'arresto nei casi di specie;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di

infondatezza della sollevata questione;

Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore

della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel

termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno

1993;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di

legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con le

ordinanze in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma

3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia

di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

extracomunitari), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 13 della

Costituzione, dal Pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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