Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e

secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,

promossi con ordinanze emesse il 29 giugno e 9 novembre 1984 dalla

Corte d'Appello di Trieste (n. 3 ord.), il 21 maggio 1984 dal Tribunale

di Roma e il 1 febbraio 1985 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte

al n. 1221 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 100, 117, 128 e 229 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 68 bis, 155 bis, 161 bis e 179 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - la Corte d'Appello di Trieste con ordinanze del 29 giugno e 9

novembre 1984 (r.o. nn. 1221/84, 100 e 128/85), la Corte d'Appello di

Torino con ordinanza del l febbraio 1985 (r.o. n. 229/85) e il

Tribunale di Roma con ordinanza del 21 maggio 1984 (r.o. n. 117/85),

hanno sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti concernenti la

restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione delle

Finanze dello Stato a titolo di diritti di visita sanitaria per

importazioni di carni da paesi della CEE, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("

Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre

1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost;

2. - la norma censurata prevede il diritto degli importatori al

rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla

prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei

confronti dei loro acquirenti;

3. - ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola il

principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra

chi ha pagato il tributo in questione e chi invece è soggetto al

pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso

non è condizionato alla suddetta prova documentale, l'art. 11 Cost.,

perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette

l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, di

ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento (è

richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia del 27 marzo 1980);

gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'art. 19 censurato richiede una

prova in precedenza non necessaria per l'esercizio dell'azione di

rimborso, Così rendendo quest'ultimo quasi impossibile;

4. - è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte, sulla base della

sentenza n. 113 del 1985, dichiari l'inammissibilità delle questioni

sollevate.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli

stessi profili, dalla Corte costituzionale, e con sentenza n. 113 del

1985 dichiarate inammissibili sulla base della sentenza 9 novembre

1983, della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente

applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la

Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha

dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la

normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio,

senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello

Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata

applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina

prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le

statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di

Giustizia;

3. - non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione, in

quanto i giudici rimettenti prospettano le questioni con argomentazioni

analoghe a quelle contenute nelle ordinanze introduttive dei giudizi

decisi con la citata sentenza n. 113 del 1985.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.

688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalle Corti d'Appello di

Trieste e Torino e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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