Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi

primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del d.l. 20 novembre

1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981

dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Saccon

Giovanni ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23

giugno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 5

dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del

decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42,

secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della

Costituzione: senza, per altro, che l'ordinanza motivi sulla rilevanza

di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, venendo anzi ad

escluderla in gran parte, là dove si ipotizza la revoca dei "sequestri

dei fabbricati in questione - non risultando che le corrispondenti

licenze edilizie siano state sospese o annullate, in sede

amministrativa o giurisdizionale - quanto meno limitatamente alle parti

di edificio conformi al progetto";

e che nel presente giudizio nessuno si è costituito e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato

convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della

Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953) n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto - legge 20 novembre

1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo

comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo

comma, e 104, primo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore

di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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