Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26

gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di

contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno

scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa)

promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 luglio

1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul

ricorso proposto da Di Luca Girolamo contro l'Intendenza di finanza

di Reggio Emilia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1989

dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul

ricorso proposto da Serri Giovanni contro l'Intendenza di finanza di

Reggio Emilia, iscritta al n. 629 del registro ordinanza 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di due giudizi proposti avverso la chiusura

(rectius: la sospensione delle licenze) di esercizi commerciali,

disposta in conseguenza di più violazioni dell'obbligo di emissione

dello scontrino fiscale da parte degli esercenti, la Commissione

tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con due ordinanze di

identico contenuto emesse l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983

n. 18, (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti

dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale

mediante l'uso di speciali registratori di cassa), per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, perché, a differenza di quanto previsto

dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale, la norma impugnata

non reca la punibilità del destinatario dello scontrino fiscale per

la violazione dell'obbligo di conservazione dello stesso e non

prevede che il commerciante trasgressore sia sentito personalmente

prima dell'emissione del provvedimento sanzionatorio consistente

nella sospensione della licenza;

che, ad avviso del giudice a quo, la diversità di trattamento

tra le due fattispecie non si giustificherebbe perché, nei casi di

omissione o irregolare rilascio delle ricevute o degli scontrini

fiscali, si verterebbe in situazioni complementari tra di loro, come

è dimostrato dalla previsione dell'art. 5 del d.l. 16 aprile 1987,

n. 142, che consente l'opzione per il rilascio di scontrino o

ricevuta fiscale;

che, inoltre, per effetto della norma denunciata si avrebbe una

limitazione del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 della

Costituzione, perché colui che emette lo scontrino fiscale non può

opporre agli agenti accertatori la testimonianza del cliente, per la

mancanza di una norma che, così come avviene nelle ipotesi di

rilascio di ricevuta fiscale, lo coinvolga nel sistema sanzionatorio;

che non si sono costituite le parti private;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione sia dichiarata in

parte inammissibile e, comunque, infondata;

che, secondo la difesa dello Stato, il giudice a quo,

sottoponendo al sindacato della Corte l'intero art. 2 della legge n.

18 del 1983 senza specificazione delle singole disposizioni, mira ad

ottenere una pronuncia di carattere additivo sotto un duplice

profilo: della introduzione di una sanzione pecuniaria a carico di

coloro che non richiedono o non conservano lo scontrino fiscale così

com'è previsto per la ricevuta fiscale - e della introduzione di un

onere di previa audizione del trasgressore nel corso del procedimento

amministrativo di sospensione della licenza commerciale;

che, ad avviso dell'interveniente, la questione sarebbe per il

primo profilo inammissibile, in quanto l'obbligo di accettare lo

scontrino fiscale e di conservarlo per un breve tratto di tempo e di

spazio già esisterebbe a carico del destinatario, dovendosi ritenere

che costituiscano illeciti sanzionati sia il rifiuto della presa in

consegna dello scontrino fiscale emesso ed offerto, sia il

consapevole concorso del destinatario nella mancata emissione dello

stesso;

che, a sostegno della eccezione di inammissibilità,

l'Avvocatura generale dello Stato afferma altresì che gli obblighi

strumentali di tenuta, redazione e conservazione di documenti sono

posti dal legislatore a presidio di interessi pubblici e non per

rafforzare il diritto di difesa dell'imprenditore commerciale;

che, nel merito, e relativamente ad entrambi i profili, la

stessa avvocatura ritiene che non sia giustificato elevare a tertium

comparationis la normativa particolare relativa alla ricevuta fiscale

e che il diritto di difesa non subisca limitazioni per effetto

dell'assenza di un obbligo specifico, a carico dei destinatari degli

scontrini, di "esibire" il documento, sia perché sussiste sempre la

possibilità di autodifesa del trasgressore in sede di

verbalizzazione della infrazione, sia perché la censura si riferisce

ad un'empirica possibilità di addurre circostanze in una sede

pre-giudiziaria, donde la infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano la medesima

questione e che, pertanto, i giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con unica pronuncia;

che, in relazione all'oggetto dei giudizi a quibus, occasionati

dalla impugnativa di ordinanze con le quali è stata disposta, ai

sensi del quarto e del quinto comma dell'art. 2 della legge 26

gennaio 1983, n. 18, la sospensione di licenze di esercizi

commerciali, la questione di legittimità costituzionale, pur

proposta nei confronti dell'intero art. 2 citato, deve intendersi

necessariamente circoscritta al quarto ed al quinto comma dello

stesso art. 2, perché nell'ambito di questo sono soltanto dette

disposizioni a costituire il presupposto normativo in base al quale

sono state emanate le ordinanze di sospensione delle licenze, oggetto

dei giudizi a quibus;

che, pertanto, in relazione a tale oggetto la prospettata

questione è irrilevante per la parte in cui essa investe il

procedimento di irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata

emissione dello scontrino fiscale, procedimento disciplinato dal

primo, secondo e terzo comma dell'art. 2 citato, di cui si è fatta

applicazione ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie, cioè

di un antecedente che, pur costituendo il presupposto necessario per

la sospensione della licenza, è ormai divenuto inoppugnabile in sede

di irrogazione di questa ulteriore misura che consegue a tre

violazioni già in precedenza accertata e autonomamente definite, per

cui il relativo procedimento non può più costituire oggetto di

sindacato;

che è l'ulteriore autonoma questione di legittimità

costituzionale ad investire direttamente le disposizioni (commi

quarto e quinto dell'art. 2 cit.) che disciplinano il procedimento,

oggetto di sindacato nei giudizi a quibus, di irrogazione della

misura della sospensione della licenza, perché con questa questione

si lamenta che tali disposizioni non prevedono l'onere di audizione

del trasgressore prima della irrogazione di detta misura, così come

- ad avviso del giudice rimettente - sarebbe invece prescritto per le

ipotesi soggette al regime della ricevuta fiscale, con conseguente

lesione del principio di uguaglianza;

che detta questione è manifestamente infondata, perché non può

elevarsi a tertium comparationis la disciplina relativa a

quest'ultimo regime che ha una sua peculiare fisionomia connessa al

suo carattere di maggior rigore rispetto a quella propria dello

scontrino fiscale, tanto è vero che le modifiche apportate dal

decreto legge 1° ottobre 1982, n. 697 al regime predetto hanno

aggiunto, alla originaria previsione della misura della sospensione

in dipendenza di "tre distinte violazioni... nel corso di un

quinquennio" (disciplina, questa, omologa rispetto a quella relativa

allo scontrino fiscale, dettata dal quarto comma dell'art. 2 della

legge n. 18 del 1983), l'ulteriore concorrente ipotesi di irrogazione

della medesima misura "qualora sia stato notificato avviso di

irrogazione di pena pecuniaria...", e quindi anche per una sola

violazione, per cui solo per tale seconda ipotesi, nella quale la

irrogazione è lasciata alla valutazione discrezionale dell'autorità

amministrativa, è prevista la previa audizione dell'interessato;

che la supposta identità delle due situazioni non è affatto

confermata - come invece si sostiene nelle ordinanze di rimessione -

dal legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto all'esercente il

diritto di opzione nel rilascio di uno dei due documenti fiscali;

che, infatti, sulla base (non già dell'art. 5 del d.-l. 16

aprile 1987 n. 142, pur richiamato dal giudice a quo, ma non

convertito in legge, bensì) del testo dell'art. 5 del d.-l. 4 agosto

1987, n. 326 - come risultante dalla sua conversione in legge (legge

3 ottobre 1987, n. 403) ed altresì dal suo confronto con quello

emanato dal Governo, che è diverso da quello poi convertito - deve

escludersi che si tratti di una opzione generalizzata;

che deve, invece, ritenersi che si sia in presenza della

possibilità per alcune categorie di contribuenti, già assoggettate

all'obbligo dello scontrino fiscale, di optare, ove lo ritengano più

conveniente, per il regime della ricevuta fiscale, con tutte le

conseguenze che questo assoggettamento comporta, dal che non è

consentito dedurre che si sia in presenza di regimi identici che,

come tali, esigano una identità di disciplina per quanto concerne il

procedimento di irrogazione della misura della sospensione della

licenza;

che, invece, si tratti di regimi sostanzialmente differenti,

tali da giustificare la censurata diversità di disciplina, risulta

proprio dalla necessità di una formale opzione da parte del

contribuente per il passaggio dall'uno all'altro (art. 5, secondo

comma, del d.-l. n. 326 del 1987, convertito con modificazioni nella

legge n. 403 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 26 gennaio 1983,

n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti

dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale

mediante l'uso di speciali registratori di cassa), nella parte in cui

non prevede un'autonoma sanzione per il destinatario dello scontrino

fiscale che non riceva o non conservi il documento per un breve

tratto di tempo e di spazio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 citato, nella parte in cui

non prevede l'onere di audizione del trasgressore prima della

irrogazione della sanzione della sospensione della licenza

commerciale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le

medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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