Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Roma, il 29 febbraio 1996 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, il 24 gennaio

1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale di Terni, il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di

Napoli, il 28 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Rovigo, il 23 febbraio 1996 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Taranto e il 25 marzo

1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 399, 408, 421, 438, 444,

449 e 486 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 7 marzo 1996 (r.o.

399 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Forlì, con ordinanza del 29 febbraio 1996 (r.o. 408 del

1996); il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale di Terni, con ordinanza del 24 gennaio 1996 (r.o. 421

del 1996); la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio

1996 (r.o. 438 del 1996); il giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 28 gennaio 1996

(r.o. 444 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Taranto, con ordinanza del 23 febbraio 1996 (r.o. 449

del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Rovereto, con ordinanza del 25 marzo 1996 (r.o. 486 del 1996),

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato

del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza

disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della

Costituzione, sul rilievo del verificarsi, in tale caso, di una

duplice valutazione sul merito della responsabilità dell'imputato,

da parte dello stesso giudice, con conseguente lesione della garanzia

di imparzialità di questi;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche

questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le

indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare

personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del

dispositivo della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per

le indagini preliminari presso le preture circondariali di Roma e

Terni, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di

Forlì, Rovigo, Taranto e Rovereto e dalla Corte d'appello di Napoli,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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