Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino, il 5 febbraio 1996 dalla

Corte d'appello di Ancona, il 6 dicembre 1995 dalla Corte d'appello

di Milano, il 17 ottobre 1995 dal tribunale di Catanzaro, il 6

novembre 1995 dal tribunale di Verona, il 22 febbraio 1996 dal

tribunale di Teramo, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Siena, il

31 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia, il 22 febbraio 1996 dal

tribunale di Napoli, il 14 dicembre 1995, il 15 febbraio 1996, il 14

dicembre 1995, il 27 febbraio 1996 e il 1 febbraio 1996 dal tribunale

di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 374, 385, 400, 424, 425,

441, 454, 469, 470, 475, 476, 483, 484 e 491 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima

serie speciale, nn. 19, 20, 21 e 22 dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1995 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Avellino, con ordinanza del 3 gennaio

1996 (r.o. 374 del 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza

del 5 febbraio 1996 (r.o. 385 del 1996); la Corte d'appello di

Milano, con ordinanza del 6 dicembre 1995 (r.o. 400 del 1996); il

tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 ottobre 1995 (r.o. 424

del 1996); il tribunale di Verona, con ordinanza del 6 novembre 1995

(r.o. 425 del 1996); il tribunale di Teramo, con ordinanza del 22

febbraio 1996 (r.o. 441 del 1996); il tribunale di Siena, con

ordinanza del 27 febbraio 1996 (r.o. 454 del 1996); il tribunale di

Foggia, con ordinanze del 14 dicembre 1995 (r.o. 475 e 483 del 1996),

del 31 gennaio 1996 (r.o. 469 del 1996), e del 1, 15 e 27 febbraio

1996 (r.o. 491, 476 e 484 del 1996); il tribunale di Napoli, con

ordinanza del 22 febbraio 1996 (r.o. 470 del 1996), hanno sollevato

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che

non possa partecipare

al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del

collegio del tribunale del riesame o dell'appello - profilo,

quest'ultimo, dedotto dai tribunali di Verona, Teramo e Napoli - in

tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli 3,

10, primo comma (in relazione agli artt. 6 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14

del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

parametro invocato dal tribunale di Catanzaro), 24, 25 e 27, secondo

comma, della Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di

rimessione, del verificarsi, in tali ipotesi, di una duplice

valutazione di merito da parte del medesimo giudice, tale da

vulnerarne l'imparzialità;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale è

già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo

indicato;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio

dibattimentale (e abbreviato) del giudice che, come componente del

tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale), si

sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che,

come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che

provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti

dell'indagato o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia

pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza

anzidetta;

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184 e 213 del

1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli art.

3, 10, primo comma, 24, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione,

dai tribunali di Avellino, Catanzaro, Verona, Teramo, Siena, Foggia e

Napoli e dalle Corti di appello di Ancona e Milano, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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