Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) e degli

artt. 10, comma secondo, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n.

825, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Torino sul ricorso proposto da Ranotti Franca

ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui sopra la Commissione tributaria

di 1 grado di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella

parte in cui detta norma impone l'onere dell'istanza di trattazione nei

giudizi pendenti di fronte alla Commissione di secondo grado e alla

Commissione centrale a carico del solo contribuente; ed altresì nella

parte in cui viene imposto lo stesso onere anche a carico degli eredi

dell'originario ricorrente, i quali non sarebbero in grado di conoscere

la pendenza del ricorso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che, con la stessa ordinanza, si solleva altresì questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della

legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, per preteso contrasto con l'art.

76 Cost., in quanto né l'art. 10, contenente le direttive in materia

di accertamento, riscossioni, sanzioni e contenzioso, né l'art. 15,

concernente il regime transitorio, prevedono il surricordato onere di

cui al citato art. 44 del decreto delegato, tanto da indurre a ritenere

che la legge delega non avrebbe sufficientemente definito il contenuto

ed i limiti del potere legislativo delegato; sicché lo stesso art. 44

del citato d.P.R. n. 636 del 1972, sarebbe esso pure in contrasto con

lo stesso art. 76 della Costituzione.

Considerato che la fondatezza della questione relativa al prospettato

contrasto dell'art. 44 citato con tutti i parametri invocati è stata

esclusa dalla Corte in forza della propria consolidata giurisprudenza e

che, in particolare, per ciò che attiene alla asserita disparità di

trattamento tra contribuente ed uffici finanziari, la presunta

incostituzionalità è stata esclusa dalle sentenze n. 63 del 1977 e n.

243 del 1982; mentre la censura concretatasi nella prospettazione del

caso degli eredi dell'originario ricorrente è stata dichiarata

infondata con la citata sentenza n. 243 del 1982, con ampia

motivazione; che, infine, la violazione dell'art. 76 Cost. riferita

allo stesso articolo 44 è stata esclusa esplicitamente dalla ricordata

sentenza n. 63 del 1977, con decisione ribadita con le ordinanze n. 48

del 1977 e n. 144 del 1979;

che la censura di incostituzionalità ex art. 76 Cost. rivolta agli

artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, oltreché

implicitamente risolta nel senso della infondatezza con la ricordata

sentenza n. 63 del 1977, è stata esplicitamente dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 85 del 1980, e, relativamente

al solo art. 10, anche con l'ordinanza n. 203 del 1983;

che non vengono prospettati motivi nuovi o diversi, tali da indurre

la Corte a modificare il proprio orientamento sin qui ricordato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 10 e

15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1

grado di Torino con l'ordinanza in data 30 giugno 1980 di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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