Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 27 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Vigevano, il 5 dicembre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Firenze, il 6 dicembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze,

il 21 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Forlì, il 10 novembre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Padova, il 29 novembre 1995 dal

tribunale per i minorenni di Ancona, il 28 novembre 1995 dal

tribunale per i minorenni di Ancona, il 22 novembre 1995 dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania, il 20

dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 13 dicembre 1995

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Novara, il 10 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 24 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Bologna, il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Civitavecchia, il 24 gennaio 1996 (n. 2

ordinanze) dalla Corte d'appello di Salerno, il 12 gennaio 1996 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Larino,

l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Cagliari, il 30 gennaio 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Bologna, il 15 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze,

il 31 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Rovigo, il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, il 17 gennaio

1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 125, 138, 157, 169,

170, 174, 183, 195, 200, 224, 225, 230, 250, 310, 311, 333, 337, 338,

343, 350, 362 e 364 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9,

10, 11, 12, 15, 16 e 17 dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Vigevano, con ordinanza del 27 novembre 1995 (r.o. 113

del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Firenze, con ordinanze del 15 novembre 1995 (r.o. 343 del 1996),

del 5 e del 6 dicembre 1995 (r.o. 125 e 138 del 1996), del 10 gennaio

1996 (r.o. 224 e 225 del 1996) e del 17 gennaio 1996 (r.o. 364 del

1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Forlì, con ordinanza del 21 dicembre 1995 (r.o. 157 del 1996); il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova,

con ordinanza del 10 novembre 1995 (r.o. 169 del 1996); il tribunale

per i minorenni di Ancona, in composizione e con funzioni di giudice

per l'udienza preliminare, con ordinanze del 28 e 29 novembre 1995

(r.o. 174 e 170 del 1996); il giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Verbania, con ordinanza del 22 novembre 1995

(r.o. 183 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del

20 dicembre 1995 (r.o. 195 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Novara, con ordinanza del 13

dicembre 1995 (r.o. 200 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Bologna, con ordinanze del 24

novembre 1995 e del 30 gennaio 1996 (r.o. 230 e 338 del 1996); il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Civitavecchia, con ordinanza del 29 novembre 1995 (r.o. 250 del

1996); la Corte d'appello di Salerno, con due ordinanze del 24

gennaio 1996 (r.o. 310 e 311 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Larino, con ordinanza del 12

gennaio 1996 (r.o. 333 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'8

febbraio 1996 (r.o. 337 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 31

gennaio 1996 (r.o. 350 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, con ordinanza

del 19 gennaio 1996 (r.o. 362 del 1996), hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare

personale nei confronti dell'imputato ovvero - secondo un parallelo e

più ampio profilo prospettato dai giudici per le indagini

preliminari di Bologna (r.o. 338 del 1996) e di Firenze (r.o. 343 del

1996) - che comunque si sia pronunciato, anche con provvedimento

reiettivo, sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare

personale, in riferimento a numerosi parametri costituzionali,

variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25,

27 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una

lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella

sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad

essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio,

nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una

fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che

condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale,

richiamando generalmente, a tale riguardo, le enunciazioni della

sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le

indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare

personale (capo a) del dispositivo della sentenza n. 155 del 1996),

nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le

indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione

o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia

rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o

revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo

della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le questioni in esame devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce,

dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di

Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna,

Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal tribunale per i

minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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