Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3,

della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale

comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione II-bis sul ricorso proposto da Di Vico Angelo ed altro contro

il Ministero dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 758 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto

interministeriale 19 maggio 1999, recante la tabella di equiparazione

tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle

amministrazioni non statali, nonché avverso i singoli provvedimenti

di inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero

dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi

l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di

provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica

professionale inferiore a quella di spettanza, il tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione II-bis, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente), nella parte in cui stabilisce che "è

inquadrato ... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai

soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica

posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad

amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero

dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995,

presso il Ministero dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella

parte in cui dispone che "In ogni caso il personale inquadrato ai

sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già

inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);

che in ordine alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che

solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme censurate condurrebbe all'accoglimento delle domande dei

ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa;

neppure essa potrebbe essere integrata in via interpretativa alla

luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), ovvero dall'art. 15 della legge n. 349

del 1986;

che la fondatezza della questione - secondo il giudice

rimettente - emergerebbe dalla considerazione che il principio

affermato dall'art. 199 del richiamato d.P.R. n. 3 del 1957 avrebbe

portata generale; tale principio, infatti, contemplerebbe

espressamente l'ipotesi del dipendente che viene dapprima comandato

presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di

quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta

e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica". Peraltro,

tale principio risulta ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva

del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; infatti, tale ultima

disposizione prevede "la conservazione della qualifica e della

anzianità maturata";

che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna

sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a

quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni

impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di

ragionevolezza;

che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio

del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, poiché la

discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la

fruizione di un minor numero di giornate di ferie, e precluderebbe ai

ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta anzianità

giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione.

Considerato che l'ordinanza del Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione II-bis, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente), nella parte in cui inquadra il personale

comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli

fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta (comma 2, primo

capoverso) e, nella parte in cui dispone che "In ogni caso il

personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo

il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3,

ultimo inciso);

che identica questione di legittimità costituzionale è già

stata rimessa alla Corte e dichiarata manifestamente infondata con la

ordinanza n. 123 del 2001;

che con la citata ordinanza sono state esaminate le ragioni

giustificatrici e le finalità della disposizione denunciata diretta

a convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura

appena iniziata, in base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271 (Disposizioni

urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente), non

convertito, e inoltre a salvaguardare la posizione di chi si trovava

immesso in ruolo in base alla precedente normativa;

che la norma denunciata, nello stesso tempo, in armonia con

un sopravvenuto indirizzo di maggiore attenzione agli effetti di

trascinamento di anzianità giuridiche pregresse e con una tendenza

normativa a circoscrivere gli effetti della mera anzianità, ha

mantenuto il pieno riconoscimento dell'anzianità di qualifica

posseduta ai soli fini del trattamento economico;

che nella citata ordinanza la Corte ha sottolineato che, per

il resto, valgono i principi generali attinenti al sistema

pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento delle

posizioni giuridiche pregresse, nonché quelli relativi alla

interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni

concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni in genere

sommabili;

che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore

(in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta

irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una

irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela

del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a

domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione

della pubblica amministrazione;

che è stata altresì sottolineata la completa estraneità

alla fattispecie dell'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), peraltro non più applicabile ai

rapporti di lavoro contrattualizzati dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (v. art. 45, comma 5, del d.lgs. 31 marzo

1998, n. 80) (ordinanza n. 123 del 2001);

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

97 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale

del Lazio, sezione II-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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