Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25

febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della

legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la

salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della

città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di

interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della

legge stessa), promossi con ordinanze emesse dal tribunale di Roma il

12 febbraio, l'11 giugno, il 5 novembre ed il 3 dicembre 1973 e il 14

gennaio 1974 in 16 procedimenti civili vertenti tra il Banco di Roma,

Antonelli Sergio, la Società Zoovit ed altri e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, iscritte nel registro ordinanze ai nn. 51,52 e

da 147 a 160 dell'anno 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 25

febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 41 e 53 della

Costituzione.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata con sentenza 19 giugno 1974, n. 175.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione

autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente

provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e

artistico della città e del territorio di Assisi nonché per

conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per

l'applicazione della legge stessa), promossa dal tribunale di Roma con

le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 41 e 53 della

Costituzione e già ritenuta non fondata con sentenza n. 175 del 1 974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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