Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 634/1972
  • art. 11d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punti 1 e

1- bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa

il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione

Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1- bis,

della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di

immobili in società, le stesse riduzioni d'imposta disposte per i

trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il conferimento in società è atto

necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attività

economica;

che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla

insindacabile discrezionalità del legislatore determinare quali

attività - sotto il profilo dei loro presupposti - vadano o meno

favorite e quindi incentivate;

che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1- bis, della Tariffa

All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina

dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari