Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1986

Altra decisione · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi

primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia fiscale "), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873,

promossi con ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione il 4 aprile

1984 (n. 5 ord.), e l'11 aprile 1984 (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 1269,

1319, 1320, 1321, 1322, 1323 e 1324 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 71 bis, 113

bis, 119 bis, 131 bis e 125 bis del 1985.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Ceramica Italiana Pozzi

Richard-Ginori, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sollevato, con sette

ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse cinque il 4

aprile e due l'11 aprile 1984 (r.o. nn. 1269, 1319-1324), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.

688 (" Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e

l'amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle

prime alla ripetizione di somme versate per diritti di servizi

amministrativi e accessori, in occasione di importazioni di merci varie

provenienti da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947,

reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295;

3. - ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata,

subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette

dall'Amministrazione Finanziaria alla prova documentale che l'onere

relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,

viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le

imprese che gestiscono attività riconducibili alla previsione

dell'art. 19 medesimo e le imprese in genere, in quanto soltanto le

prime sono retroattivamente soggette a provare documentalmente

l'inesistenza di una pregressa traslazione dei tributi a carico di

terzi, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare l'indebito;

l'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata introduce, anche per il

passato, una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione di

ripetizione e una parallela modificazione del trattamento probatorio

dell'azione medesima, Così incidendo negativamente sulla garanzia

della tutela giurisdizionale dei diritti;

4. - in uno dei giudizi introdotti con le ordinanze in epigrafe si

è costituita una parte privata, che chiede che la Corte dichiari,

sulla base delle considerazioni svolte dalla Cassazione,

l'illegittimità della norma censurata;

5. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

presenti giudizi per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, dopo

aver rilevato che nei casi di specie non ricorrerebbero gli estremi per

ordinare la restituzione degli atti ai giudici a quibus, come disposto

con ordinanza n. 118 del 1985 per analoghi giudizi promossi dal

Tribunale di Firenze, conclude per l'infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse su importazioni da

Paesi aderenti all'Accordo GATT;

3.- sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente è

però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se

l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci

importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi

risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti

di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera

degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);

4.- secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al

giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione

vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che

concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse

percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime

probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione

dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se

Così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile,

in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la

cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate

nella sentenza n.170 del 1984, necessariamente esclusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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