Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), ordinanze emesse il 13 ottobre 1992 dal Pretore di

Vicenza - Sezione distaccata di Thiene (n. 3 ordinanze), il 9

novembre 1992 dal Pretore di Verona ed il 23 ottobre 1992 dal Pretore

di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 780, 781, 782 e 807 del

registro ordinanze 1992 e al n. 7 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno

1992 e n. 3 dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso tre distinti giudizi civili promossi da

alcuni titolari di farmacie convenzionate contro la U.S.L. n. 6 di

Thiene il pretore di Vicenza ha sollevato, con ordinanze del 13

ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 4, della

legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella parte in cui dispone che il

Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle

farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali

(in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5%

dell'importo al lordo dei tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in

contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una

prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a

carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio

secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre

non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve

essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);

che con ordinanze del 9 novembre 1992 e del 23 ottobre 1992 il

Pretore di Verona ed il Pretore di Treviso hanno sollevato la

medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo

analoghe argomentazioni;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano

dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

contenuto;

che analoga questione di costituzionalità è già stata

ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun

diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della

legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sez. distaccata di Thiene, dal

Pretore di Verona e dal Pretore di Treviso con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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