Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con

ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Teramo nel

procedimento civile vertente tra Schiavi Enrico e Maurizi Giulio ed

altre, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Teramo, nel corso di una causa

civile avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni

causati da un incidente venatorio, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che, come riferisce il giudice rimettente, la parte convenuta

ha provveduto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice

della responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività

venatoria, ma che questa, costituendosi in giudizio, ha eccepito di

essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, avanzando

richiesta di pronuncia di improcedibilità della domanda nei suoi

confronti;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata, non

prevedendo l'intervento del fondo di garanzia delle vittime della

caccia nel caso di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta

amministrativa, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che,

nell'assicurazione obbligatoria autoveicoli, è invece previsto

l'intervento del fondo, a favore dei danneggiati, anche in questo

caso;

che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione del

principio di eguaglianza, per il diverso trattamento delle vittime

nei due casi, tra loro analoghi, di assicurazione obbligatoria del

rischio, oltre che del diritto di difesa di cui all'art. 24 della

Costituzione.

Considerato che il Tribunale di Teramo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede che il fondo di

garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei

danni derivanti dall'esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia

assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in

liquidazione coatta amministrativa;

che la disposizione impugnata è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 470

del 2000;

che la questione sollevata è perciò manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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