Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 199-bisd.P.R. 447/1988

citata

  • art. 26legge 108/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre

1973 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a

carico di Lopreiato Nicola, iscritta al n. 436 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del

16 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis c.p.p. in

riferimento agli artt. 3,112 e 102 della Costituzione.

Considerato che l'unico aspetto nuovo della questione - già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 155 del 1974 -

attiene alla pretesa "usurpazione di funzioni giurisdizionali" ad opera

del cancelliere, per l'obbligo impostogli di far notificare

all'imputato la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero.

Ritenuto che appare ictu oculi insussistente la violazione

dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendo essere

configurato come esercizio della funzione giurisdizionale riservata ai

magistrati il compito del cancelliere di provvedere a far notificare un

atto di impugnazione;

che le incongruità della disciplina impugnata potranno essere

eventualmente eliminate in sede di riforma del codice di procedura

penale, cui è stato delegato il Governo con legge 3 aprile 1974, n.

108.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 102 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari