Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 574/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3,

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promosso

con ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal giudice istruttore presso

il tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Psenner

Andreas e la Ditta Selecta Italia, iscritta al n. 462 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento della provincia autonoma di Bolzano e

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano,

con ordinanza del 18 marzo 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui

prevede che gli atti e i documenti del processo civile comunque

notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua

italiana a richiesta del destinatario, che deve chiedere la

traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal

ricevimento della notifica, anche nell'ipotesi in cui il destinatario

degli atti e documenti sia un cittadino di lingua italiana residente

fuori della provincia di Bolzano e altresì fuori della regione

Trentino-Alto Adige, anziché prevedere, in tale specifica ipotesi,

che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca

e da notificare a soggetti residenti in altra provincia e fuori della

regione Trentino-Alto Adige siano accompagnati, sin dall'inizio,

dalla traduzione in lingua italiana;

che, in fatto, secondo quanto esposto dall'ordinanza di

rimessione, una società commerciale con sede in provincia di Latina

ma processualmente domiciliata presso il proprio patrocinante in

Bolzano ha chiesto e ottenuto, dinanzi all'ufficio giudiziario

rimettente, decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore

individuale; l'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto,

con atto di citazione redatto in lingua tedesca e in tale lingua

notificato alla società che, costituendosi in giudizio, ha eccepito

la nullità dell'atto di citazione in opposizione appunto perché

redatto in lingua diversa da quella italiana;

che, in diritto, attraverso la disamina della ratio e degli

ambiti di tutela della minoranza linguistica tedesca, quali contenuti

nello statuto speciale di autonomia (art. 100 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670) e nelle relative norme di attuazione, il giudice

rimettente enuclea un principio comune alle diverse disposizioni,

principio che, in sintesi, circoscrive il diritto del cittadino di

lingua tedesca di avvalersi della madrelingua: sul piano spaziale,

all'ambito del territorio provinciale; sul piano sostanziale, a

rapporti con organi e uffici pubblici situati nella provincia,

relativi allo svolgimento di funzioni e attività, processuali o

procedimentali, destinate a "produrre effetti" nella - sola -

provincia ad autonomia differenziata;

che la norma impugnata appare al rimettente in contrasto con

l'anzidetto principio, poiché essa accorda un eccesso di tutela al

cittadino di lingua tedesca, rispetto a quanto stabilito dal citato

art. 100 dello statuto speciale;

che, posta l'anzidetta premessa, le censure di

incostituzionalità sono svolte dal giudice a quo secondo tre

profili;

che per un primo profilo l'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 574

del 1988 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per

ingiustificata diversità di trattamento tra l'ipotesi ivi

considerata e tutti gli altri casi, regolati da puntuali norme

attuative (artt. 7, 25, 26 e 30 del d.P.R. citato), nei quali,

conformemente al principio sopra ricordato, atti e documenti

processuali o pertinenti a procedimenti amministrativi,

originariamente redatti in lingua tedesca, sono soggetti

obbligatoriamente a traduzione in lingua italiana ogni volta che essi

siano destinati, in vario modo, alla produzione di effetti nei

riguardi di cittadini altrove residenti o comunque debbano confluire

nell'ambito di procedure che si svolgono in territorio diverso da

quello della provincia in argomento;

che tale differenziazione di disciplina sarebbe perciò

irragionevole, alla stregua del tratto comune costituito dalla

accennata regolazione della lingua degli atti nel caso di rapporti

che fuoriescono dall'ambito provinciale (o regionale), con risvolti

di lesività della posizione del cittadino di lingua italiana in

ordine alle garanzie difensive nel processo (art. 24 della

Costituzione), data la brevità del termine di decadenza stabilito

dalla norma per richiedere la traduzione dell'atto nonché a causa

della pratica difficoltà di conoscenza di una tale peculiare

prescrizione da parte di soggetti non residenti nella regione

Trentino-Alto Adige;

che per un secondo profilo la norma impugnata sarebbe - ancora -

in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché la

notifica di un atto in lingua tedesca condizionerebbe la libera

scelta del professionista cui affidare il patrocinio in giudizio, da

parte del cittadino residente in altra parte dello Stato;

che per un terzo profilo, infine, la previsione non sarebbe

conforme all'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, che

prevede unicamente la facoltà dei cittadini di lingua tedesca di

usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici situati

nella provincia o aventi competenza regionale, perché con la

disposizione censurata si viene a estendere quella facoltà al di

fuori dell'ambito territoriale con riguardo al quale essa era stata

posta, così violandosi l'art. 116 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;

che ha depositato "atto di costituzione e deduzioni" in giudizio

la provincia autonoma di Bolzano, la cui difesa ha concluso per una

declaratoria di inammissibilità e comunque per l'infondatezza della

questione;

che con ordinanza, di cui è stata data lettura alla pubblica

udienza del 20 maggio 1997, l'anzidetto intervento della Provincia

autonoma (così qualificato l'atto di "costituzione") è stato

dichiarato ammissibile, sul rilievo della sussistenza di un interesse

giuridicamente rilevante della Provincia di Bolzano all'esito del

giudizio di costituzionalità, in quanto avente ad oggetto una norma

di attuazione dello statuto, concernente uno degli aspetti

dell'autonomia differenziata e altresì adottata secondo la speciale

procedura prevista dall'art. 107 dello statuto medesimo;

che all'udienza sopra detta le parti intervenute hanno insistito

nelle rispettive conclusioni;

Considerato che il giudice istruttore del tribunale di Bolzano ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3, 24 e 116 della Costituzione, dell'art.

20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale dispone che,

nel processo civile, "gli atti e i documenti comunque notificati ad

istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o

tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione

a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento

della notifica";

che il giudice rimettente, ritenendo la sopra indicata

disposizione applicabile, oltre che nel caso in cui il destinatario

sia cittadino residente in una delle province della regione

Trentino-Alto Adige, anche in quello in cui il destinatario sia

residente in altra provincia dello Stato, solleva l'anzidetta

questione di costituzionalità con riferimento esclusivo a tale

secondo caso, chiedendo, in relazione a esso, una decisione

d'incostituzionalità dalla quale derivi l'obbligo di accompagnare

gli atti e i documenti redatti in lingua tedesca con una traduzione

in lingua italiana;

che la predetta questione di costituzionalità stata sollevata in

un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto di

citazione redatto in lingua tedesca e nella stessa lingua notificato

alla parte convenuta nel domicilio eletto presso il proprio avvocato

in Bolzano;

che l'elezione di domicilio in Bolzano, avvenuta già nel ricorso

per decreto ingiuntivo, secondo quanto sopra indicato, supera il dato

rappresentato dalla residenza del convenuto in altra parte del

territorio dello Stato;

che quindi la prospettazione del merito della questione di

costituzionalità, quale risultante dall'ordinanza del giudice

rimettente, appare non corrispondente agli elementi caratterizzanti

il processo a quo;

che dunque la vicenda processuale in questione devesi ritenere

svolta interamente nel territorio della provincia di Bolzano, sede

dell'ufficio giudiziario competente per il giudizio di merito

sull'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la

disposizione impugnata vale, nella specie, per la parte che regola

l'uso della lingua per la redazione e la notificazione degli atti

giudiziari nel territorio della provincia, in rapporto con gli uffici

giudiziari ivi situati, conformemente a quanto disposto dall'art. 100

del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

che pertanto la questione di costituzionalità, sollevata invece

con riferimento alla disciplina dell'uso della lingua per gli atti

giudiziari nei processi civili, notificati a istanza di parte fuori

del territorio provinciale, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, dal giudice

istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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