Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1999

Altra decisione · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 (Legge regionale 2

maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla

osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita),

promossi con tre ordinanze emesse il 29 gennaio (due ordinanze) ed il

26 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

rispettivamente iscritte ai nn. 229, 230 e 432 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e

25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione del Gruppo Imprenditori Edili

Meridionali s.r.l., della MEDEA s.r.l. e della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

con due ordinanze in data 29 gennaio 1998 (r.o. nn. 229 e 230 del

1998) ed una in data 26 marzo 1998 (r.o. n. 432 del 1998), nel corso

di tre giudizi su altrettanti ricorsi proposti da alcune società

commerciali per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dalla

Regione Puglia sugli atti di diffida a pronunciarsi su istanze di

nulla osta all'apertura di grandi strutture di vendita, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Puglia n. 24 del 24 dicembre 1997 (Legge regionale 2

maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla

osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita),

intervenuta in pendenza dei giudizi, che dispone la sospensione del

rilascio di tali nulla osta fino al 30 settembre 1998;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente afferma

che l'unica interpretazione possibile della disposizione censurata

sarebbe nel senso che tutti i procedimenti in corso, relativi al

rilascio di nulla osta regionali, sono sospesi o comunque

insuscettibili di essere conclusi con un provvedimento espresso;

che, così interpretata, tale disposizione, secondo il giudice a

quo, contrasterebbe innanzitutto con l'art. 41 della Costituzione,

anche in riferimento agli artt. 3 e 117;

che, essendo l'attività di commercio compresa tra i possibili

contenuti dell'iniziativa economica, i limiti al suo svolgimento

sarebbero riconducibili all'art. 41 della Costituzione, che riserva

alla legge programmi e controlli per coordinare l'attività economica

a fini sociali;

che, in materia, è intervenuta la legge 11 giugno 1971, n. 426

(Disciplina del commercio), la quale ripartisce tra Regione e comune

le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'apertura

di grandi strutture di vendita, nel senso che la Regione è chiamata

a valutare la compatibilità del nuovo esercizio di notevoli

dimensioni in relazione alle esigenze di un adeguato bacino di

utenza, e il comune l'esistenza dei requisiti soggettivi del

richiedente e della conformità del nuovo esercizio alla legge e ai

regolamenti locali;

che la sospensione di tale potestà autorizzatoria disposta

dalla censurata legge regionale contrasterebbe, dunque, con l'art.

41 della Costituzione, non essendo consentito alla legge ordinaria,

ad avviso del remittente, inibire l'iniziativa economica privata

quando questa non contravvenga a precedenti leggi che dispongano

programmi e controlli;

che, ad avviso del Tar remittente, all'implicita valutazione di

inadeguatezza della pianificazione regionale esistente, presupposta

dalla disposizione censurata, dovrebbe conseguire o una nuova

programmazione rispettosa dei limiti imposti dall'art. 41, ovvero la

liberalizzazione dell'attività di commercio nel quadro di tendenze

che risalgono a direttive CE e a prescrizioni dell'Autorità garante

della concorrenza e del mercato, ma mai l'inibizione, sia pure

temporanea, di nuove attività economiche;

che, viceversa, la censurata legge regionale, apparentemente

protesa alla tutela dei piccoli commercianti, determinerebbe in

realtà una rendita di posizione monopolistica in favore di quei

pochi soggetti economici che nella Regione hanno già ottenuto il

nulla osta per l'esercizio di corrispondenti strutture, con evidente

violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il Tar della Puglia, sarebbe inoltre violato l'art.

117 della Costituzione, poiché la legge regionale oltrepasserebbe i

limiti fissati dalla legge n. 426 del 1971, la quale imporrebbe alle

Regioni l'esercizio, nel termine di sessanta giorni, dei poteri

delegati e non la loro sospensione;

che - ritiene ancora il remittente - il blocco dei nulla osta,

previsto dalla disposizione censurata, contrastando con la

continuità ed effettività dell'esercizio dei pubblici poteri,

violerebbe altresì l'art. 97 della Costituzione, nonché l'art. 3 a

causa della non uniforme garanzia della libertà di iniziativa

economica sul territorio nazionale e della conseguente disparità tra

gli imprenditori pugliesi e quelli di altre Regioni;

che all'accoglimento delle dedotte censure non osterebbe il

carattere temporaneo della prevista sospensione del rilascio dei

nulla osta regionali, poiché, anche senza considerare la

possibilità di proroghe e reiterazioni, fino allo spirare del

termine stabilito la violazione dei principi costituzionali

richiamati sussisterebbe;

che nel giudizio relativo alla prima ordinanza di remissione

(r.o. n. 229 del 1998) si è costituita la parte privata, sostenendo

l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n.

24 del 1997, censurata dal Tar, in quanto la sospensione del nulla

osta regionale si risolverebbe in un sostanziale disconoscimento del

diritto di libertà economica, senza che sia dato cogliere quale fine

di utilità sociale la Regione Puglia intenda perseguire;

che la parte privata, ampliando i termini della questione, deduce

la violazione dell'art. 11 della Costituzione, in riferimento agli

artt. 59, 60 e 62 del Trattato CE, poiché le legge regionale

contrasterebbe con il principio comunitario di libera prestazione dei

servizi, e con l'orientamento dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, recepito dalla riforma del settore del

commercio operata con il sopravvenuto d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, con argomenti non diversi da quelli esposti dal giudice

remittente, la parte privata deduce il contrasto della legge

regionale denunciata con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;

che anche nel giudizio relativo alla seconda ordinanza di

rimessione (r.o. n. 230 del 1998) si è costituita la parte privata,

sostenendo l'incostituzionalità della legge regionale per violazione

degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;

che gli artt. 41 e 117 sarebbero violati in quanto la legge

regionale contrasterebbe con i principi stabiliti dalla legge n. 426

del 1971 per svariati profili, e in particolare quello del carattere

di doverosità della valutazione da parte della Regione, entro

termini predefiniti, della domanda di rilascio della licenza di

commercio e quello della ricorribilità dei provvedimenti di diniego;

che, in ordine alle autorizzazioni amministrative e allo

svolgimento delle attività commerciali - osserva ancora la parte

privata - la Regione ha certo il potere di intervenire per

controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne

l'adeguatezza alle direttive di sviluppo in modo da assicurare la

migliore funzionalità e produttività del servizio per i

consumatori, ma non avrebbe quello di negare in via generale il nulla

osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera

concorrenza e del consumatore;

che, infine, a detta della parte privata, l'indiscriminata

sospensione del rilascio dei nulla osta regionali violerebbe l'art. 3

della Costituzione, in quanto privilegerebbe le strutture già

esistenti, lasciando sprovviste di nuove strutture aree nelle quali

ne era programmato l'insediamento;

che nel giudizio relativo alla terza ordinanza di remissione

(r.o. n. 432 del 1998), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, del 24 giugno 1998, si è

costituita in data 15 settembre 1998 la Regione Puglia.

Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti la

medesima disposizione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la costituzione della Regione Puglia è inammissibile in

quanto intervenuta oltre il termine perentorio di giorni venti

risultante dal congiunto disposto degli artt. 25, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, è entrato in

vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, all'art.

25, sotto la rubrica "Disciplina transitoria", stabilisce che le

domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27

della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta

regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998,

e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del

procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso

entro centottanta giorni dalla suddetta data (comma 5), e che fino

all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 alle

anzidette domande di rilascio delle autorizzazioni non trasmesse alla

giunta regionale entro quella data non è dato seguito (comma 6);

che, inoltre, il sopravvenuto decreto legislativo ha abrogato la

legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni (art. 26,

comma 6);

che alla citata disciplina transitoria ha fatto seguito la legge

della Regione Puglia 20 gennaio 1999, n. 4 (Proroga dei termini di

cui alla Legge Regionale 24 dicembre 1997, n. 24 "Legge Regionale 2

maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla

osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita"), che,

nel prorogare i termini di sospensione previsti dalla legge regionale

censurata, fa espressamente salvo quanto previsto dalla disciplina

transitoria di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo;

che, pertanto, gli atti del giudizio vanno restituiti al giudice

a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla

luce della normativa, statale e regionale, sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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