Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

3 aprile 1958 n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati

ed invalidi per servizio titolari di pensione od assegni privilegiati

ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso

di morte) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 settembre 1979 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Alessandria sul ricorso proposto da Moreschi

Amedeo iscritta al n. 923 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di

Fermo contro Carosi Guido iscritta al n. 787 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 5/1 s.s.

dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Bergamo sul ricorso proposto dall'Ufficio distrettuale

II.DD. di Treviglio contro Demi Roberto iscritta al n. 12 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Cosenza sul ricorso proposto da Alessio Carmine iscritta

al n. 135 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina

delle agevolazioni tributarie) nonché (cfr. ord. n. 923/1979 R.O., che

ha pure invocato l'art. 52 Cost.) dell'art. 5 l. 3 aprile 1958 n. 474

(provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per

servizio titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di

pensioni sociali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte)

nella parte in cui non estendono alle pensioni privilegiate ordinarie

l'esenzione dell'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la

medesima questione;

che identico incidente, coinvolgente l'art. 34 d.P.R. n. 601 del

1973, è stato ritenuto non fondato dalla sentenza n. 151 del 1981

(confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del

1982, n. 307 e n. 366 del 1985), non essendovi ravvisata identità ed

omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nelle odierne ordinanze di rimessione non vengono addotti

argomenti nuovi, tali non potendosi considerare (v. ord. n. 923/1979)

sia l'impugnativa di altra, meno specifica norma quale quella di cui

all'art. 51. n. 474 del 1958 - che parifica, ma fuori dal contesto

tributario (rectius da quello relativo alle agevolazioni fiscali), i

mutilati ed invalidi per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra con

espressa esclusione di tale parificazione ai fini pensionistici -, sia

ancora il richiamo dell'art. 52 Cost. (che non porrebbe "distinzioni

in seno al dovere di servire la Patria" in tempo di pace ovvero in

tempo di guerra), parametro quest'ultimo non pertinente per la sua

connotazione lata, del tutto indiretta in riferimento ad una

fattispecie strettamente tributaria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958 n. 474 e dell'art.

34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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