Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1989

Altra decisione · depositata il 18/03/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promossi con due ordinanze emesse il 27

novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di

L'Aquila, iscritte rispettivamente ai nn. 815 e 816 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Carducci

Elisa ed altri, avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni

beni caduti in successione, la Commissione Tributaria di secondo

grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987 (pervenuta alla

Corte il 16 dicembre 1988), (R.O. n. 815 del 1988), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre

1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri automatici di

determinazione del valore degli immobili, previsti dalla stessa legge

alle successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 1986,

relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, le relative

controversie fossero ancora pendenti;

che identica questione è stata sollevata, nel procedimento

instaurato da Deli Luciano ed altri, dalla Commissione Tributaria di

secondo grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987,

pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988 (R.O. n. 816 del 1988);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la restituzione degli atti alle dette Commissioni essendo

sopravvenuta una nuova regolamentazione della materia;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa

questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,

convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, ha

aggiunto all'art. 11, primo comma, della legge n. 880 del 1986, il

comma 1-bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8

della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni

aperte e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio

1986 per le quali non sia ancora intervenuto il definitivo

accertamento del valore imponibile;

che pertanto gli atti devono essere rimessi ai giudici a quibus

perché riesaminino la rilevanza della questione alla stregua della

nuova legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi e ordina la restituzione degli atti alla

Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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