Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale"), promossi con ordinanze

emesse il 27 settembre, il 28 febbraio e il 7 novembre 1984 dal

Tribunale di Bologna (n. 6 ord.), iscritte al n. 1247 del registro

ordinanze 1984, e ai nn. 57, 58, 59, 60 e 62 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 bis

e 97 bis, dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le sei ordinanze in

epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost.,

dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le

norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal

giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto

limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva delle pronunzie di

incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti

istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di

disposizioni poi dichiarate illegittime;

che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 27 settembre 1984, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

la manifesta infondatezza della impugnativa.

Considerato che - con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla

successiva pronunzia n. 49/1970 - questa Corte ha già escluso la

fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta

interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è

palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale

della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento

all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale

ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta

ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1

della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1";

che il riferimento, ora esteso, all'ulteriore parametro

costituzionale dell'art. 3 non aggiunge motivi sostanzialmente nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e che non v'è

pertanto ragione di discostarsi dalle precedenti conclusioni.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della

Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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