Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e

23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (Istituzione dell'imposta

sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) promosso con

ordinanza emessa il 28 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la Soc. r.l. ARO - Agricola Romana e

il Comune di Monte Porzio Catone, iscritta al n. 352 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 272 del 5 ottobre 1977.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Monte Porzio Catone;

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 28

gennaio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (rectius: 5

marzo 1963, n. 246, istitutiva di un'imposta sugli incrementi di valore

delle aree fabbricabili), in riferimento agli artt. 3 e 24 (rectius: 3

e 53) della Costituzione: argomentando in tal senso "che il processo

inflazionistico può dar luogo all'imposta anche nel caso in cui il

meccanismo di determinazione del plusvalore non opera"; e configurando

pertanto la questione medesima in termini dichiaratamente analoghi a

quella riguardante gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

istitutivo dell'INVIM, che varie altre ordinanze sottoponevano allora

alla Corte (ma che

- per questa parte - la Corte stessa ha ritenuto non fondata, mediante

la sentenza n. 126 del 1979);

e che nel presente giudizio si è costituito il Comune di Monte

Porzio Catone, per chiedere, invece, la reiezione dell'impugnativa.

Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare

apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo

riferimento alla concreta fattispecie in esame, dal quale risulti per

quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero

trovare applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5

marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata

dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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