Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi

con le ordinanze emesse il 19 maggio 1982 dal Tribunale di Lecce, il 24

maggio 1982 dalla Corte d'appello di Bologna, il 1 aprile ed il 5

maggio 1982 dalla Corte d'appello di Torino, il 17 maggio 1982 dal

Tribunale di Ravenna, il 29 giugno 1982 dal Tribunale di Trento ed il

24 giugno 1982 dalla Corte d'appello di Torino, rispettivamente

iscritte ai nn. 495, 542, 552, 553, 597, 633 e 638 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 331 e 338 del 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di Consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate

questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente

sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale",

"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o

vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di

zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità

organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo

stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di

diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della

pena al fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale

della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto "viene a

limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che

nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato

prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato

intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai

regolamenti comunitari";

c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare

in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego

di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo,

della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo

delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della

materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò

all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di

sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui

è consentito lo zuccheraggio dei vini";

considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha

dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i

giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad

affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale

apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";

che con ordinanze nn. 19 e 51 del 1983 è stata dichiarata la

manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità delle medesime

questioni;

che anche le ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Bologna il

24 maggio 1982 e dal Tribunale di Ravenna il 17 maggio 1982 omettono

ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche affermazioni

sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità - per

assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni

sollevate dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Ravenna e

la manifesta infondatezza di quelle sollevate con tutte le altre

ordinanze, non avendo i giudici a quibus addotto motivi diversi o

ulteriori rispetto a quelli già reiteratamente esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965,

n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3

Cost., dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio

1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data

17 maggio 1982 (r.o. 597/1982);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di

Torino con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 (r.o. 553/1982) e il 24

giugno (r.o. 638/1982) e dal Tribunale di Trento con ordinanza in data

29 giugno 1982 (r.o. 633/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e

77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 13 aprile

1982 (r.o. 552/1982) e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 19

maggio 1982 (r.o. 495/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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