Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della

legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione

di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma

costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti

la finanza statale), e dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte) promosso

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Losio Francesco e il Ministero del

Tesoro ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 1989 (r.o. n. 682

del 1989), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre

1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di

diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,

soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza

statale) nella parte in cui, prevedendo che i crediti vantati nei

confronti di enti pubblici soppressi, possano essere fatti valere

solo in via amministrativa, ovvero con ricorso all'autorità

giudiziaria ma soltanto entro il termine perentorio di trenta giorni

dalla comunicazione della decisione amministrativa, determinerebbero,

in ragione della mera qualità soggettiva del debitore,

un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto

alle posizioni creditorie regolate dalle norme del diritto privato;

che identica questione, già sollevata dallo stesso giudice a

quo nell'ambito del medesimo giudizio, è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenza n. 693 del 1988 nel presupposto che,

secondo la prevalente giurisprudenza, "...le norme impugnate non

impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente

dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima

che questo, se iniziato, si sia concluso,...";

che il tribunale rimettente, non ritenendo di poter condividere

l'interpretazione accolta da questa Corte, in quanto determinerebbe

una "assolutamente ingiustificata" compressione del diritto di

credito dell'attore (la cui domanda andrebbe respinta perché

proposta oltre il termine perentorio decorrente dalla comunicazione

della decisione amministrativa), solleva nuovamente la questione nel

presupposto che la precedente pronuncia di infondatezza, avendo

natura "interpretativa di rigetto", da un lato, non lo vincoli

giuridicamente e, dall'altro, consenta una diversa decisione di

costituzionalità ove il giudice remittente non intenda adottare

l'"interpretazione adeguatrice";

che, in via subordinata e per l'ipotesi in cui alla

riproponibilità della questione nello stesso grado del giudizio

fosse di ostacolo l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il

giudice a quo impugna anche tale disposizione ritenendola in

contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito a

tutti, "in ogni stato e grado del processo", dall'art. 24 della

Costituzione;

che non si sono costituite le parti ed è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato osservando che la questione

principale già dichiarata infondata, in base all'art. 137, ultimo

comma, della Costituzione e al principio del ne bis in idem, sarebbe

inammissibile in quanto riproposta in termini identici nello stesso

giudizio, mentre quella sollevata in via subordinata risulterebbe

irrilevante, poiché il contenuto della disposizione impugnata non si

riferisce alle ordinanze della Corte ma alle ordinanze (di manifesta

irrilevanza o infondatezza) del giudice davanti al quale l'eccezione

è stata sollevata;

che, nel merito, l'interveniente ha poi dedotto l'infondatezza

di entrambe le questioni;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 693 del 1988, ha

già dichiarato infondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione e per gli stessi profili ora riproposti, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre

1956, n. 1404;

che è precluso allo stesso giudice a quo sollevare questione

identica a quella già dichiarata infondata nel corso del medesimo

giudizio (sentt. nn. 54 del 1961, 90 del 1964, 140 del 1973, 197 del

1983, 350 del 1987 e 536 del 1988) e ciò anche quando, avendo la

precedente pronuncia natura interpretativa, la riproposizione della

questione muova proprio dall'interpretazione esclusa dalla Corte;

che tale preclusione discende dal carattere incidentale del

giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso

di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale, il

che comporta che il giudice a quo, che deve sollevare la questione di

legittimità costituzionale (non potendo definire il giudizio

indipendentemente dalla risoluzione di essa), è tenuto poi ad

uniformarsi alla pronuncia della Corte, anche per quel che riguarda

l'interpretazione esclusa che costituisce parte integrante della

decisione che egli deve assumere;

che, così chiarite le ragioni della preclusione e della

conseguente manifesta inammissibilità della questione già

dichiarata infondata con la sentenza n. 693 del 1988, risulta del

tutto irrilevante la seconda questione proposta in via subordinata e

concernente l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che ha

riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza

emesse dal giudice a quo e non dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre

1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di

diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,

soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza

statale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte),

sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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