Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis comma 3,

del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento

e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli

impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei

comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di

conversione 31 maggio 1995, n. 206, e 5 della legge 16 aprile 1973,

n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), promossi con due

ordinanze emesse il 17 ed il 30 novembre 1995 dal pretore di Venezia

nei procedimenti penali a carico di De Col Giovanni ed altro e di

Trevisan Alessandro, iscritte ai nn. 635 e 864 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che con due separate ordinanze di analogo contenuto emesse

rispettivamente il 17 novembre 1995 e il 30 novembre 1995 (pervenute

alla Corte costituzionale il 10 giugno 1996 e il 10 luglio 1996), nel

corso di distinti procedimenti penali a carico di imputati diversi

per il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n.

431, il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, della legge 31

maggio 1995, n. 206 - rectius: del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96

(Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di

smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia),

introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 -,

nella parte in cui prevede che, qualora la commissione per la

salvaguardia di Venezia, chiamata ad esprimere parere vincolante, non

si pronunci sulle domande di interventi e modifica del territorio per

la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della

conterminazione lagunare, il parere si intende reso in senso

favorevole; nonché dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171

(Interventi per la salvaguardia di Venezia) là dove non prescrive la

necessaria partecipazione in seno alla commissione per la

salvaguardia di Venezia di rappresentanti della regione;

che il giudice rimettente ritiene che il silenzio-assenso

previsto dall'art. 1-bis citato (che sostituisce il comma 3 dell'art.

6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art 4,

comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360) non possa trovare

applicazione per le domande o richieste di interventi di

trasformazione e modifica del territorio lagunare, ricompreso nella

conterminazione, oggetto di specifica tutela paesaggistica ed

ambientale, ponendosi in contrasto, oltre che con il principio di

uguaglianza rispetto a coloro i quali abbiano ottenuto il

provvedimento concessorio espresso, con una pluralità di norme

costituzionali (artt. 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della

Costituzione), poste a presidio di interessi e principi fondamentali;

che, inoltre, la mancata previsione della necessaria presenza, in

seno alla commissione di rappresentanti della regione, titolare di

attribuzioni in materia di ambiente, si porrebbe in contrasto con

l'esigenza che la valutazione dell'intervento di modifica del

territorio sia effettuata dall'autorità amministrativa competente;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili,

giacché, al momento dell'emissione delle ordinanze, non era ancora

trascorso il lasso di tempo alla scadenza del quale matura il

silenzio-assenso;

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale,

formulate con argomentazioni esattamente coincidenti, hanno identico

oggetto, investendo le stesse disposizioni di legge in riferimento ai

medesimi parametri costituzionali, sicché i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che sulla base della ordinanza 17 novembre 1995 risulta

evidenziato che il termine per la formazione del silenzio-assenso

(sulla domanda di concessione in sanatoria) era ancora in corso al

momento della pronuncia del giudice a quo per cui difettava la

rilevanza della questione, non essendosi ancora verificato il

presupposto per l'applicabilità della norma denunciata;

che in ordine alla seconda questione sollevata, sempre con

ordinanza 17 novembre 1995, con riguardo all'art. 5 della legge 16

aprile 1973, n. 171, è sufficiente sottolineare che la presenza

nella commissione di tre rappresentanti della regione Veneto è

espressamente prevista dalla norma denunciata, per cui ogni

argomentazione incentrata sulla necessaria ed insostituibile presenza

di rappresentanti regionali non costituisce questione di legittimità

costituzionale della norma che disciplina la composizione dell'organo

collegiale, ma esclusivamente problema di legittimità del

funzionamento della commissione con i conseguenti vizi dell'attività

e responsabilità in caso di inerzia;

che le medesime considerazioni valgono per la seconda ordinanza

30 novembre 1995, che si limita a trascrivere il contenuto della

prima ordinanza, di modo che il difetto di rilevanza si ripercuote

anche su questa, mancante di autonoma e specifica valutazione, tanto

più necessaria in quanto non risultava traccia di istanza di

concessione o di richiesta di sanatoria, per cui non si poneva

neppure il problema di formazione di silenzio-assenso conseguente

all'inerzia della commissione e quindi di applicazione delle norme

denunciate;

che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del

d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e

l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli

impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei

comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di

conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore

di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973,

n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della

Costituzione dallo stesso pretore con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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