Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 17 ottobre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Vibo Valentia sul ricorso proposto da Pugliese Felicita contro

l'Ufficio del Registro di Vibo Valentia, iscritta al n. 647 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Vibo

Valentia sul ricorso proposto da Felicita Pugliese contro l'Ufficio

del Registro di Vibo Valentia, con ordinanza in data 17 ottobre 1988

(pervenuta alla Corte il 4 dicembre 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili) nella parte in cui "non assicura al coobbligato

alcuna difesa in ordine alla posizione dell'obbligato principale e

non prevede una rimessione in termini per l'impugnativa da parte del

coobbligato degli atti di accertamento ai quali l'obbligato

principale sia rimasto inerte", per contrasto con gli artt. 3, 24 e

113 della Costituzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione fosse dichiarata inammissibile per difetto di

motivazione in ordine al requisito della rilevanza o, comunque,

manifestamente infondata;

Considerato, in relazione all'eccezione dell'Avvocatura generale

dello Stato, che dal contesto della fattispecie sottoposta all'esame

della Corte può desumersi la rilevanza della questione sollevata ai

fini della definizione del giudizio a quo;

che, nel merito, come più volte affermato da questa Corte (ord.

n. 544 del 1987 e sent. n. 207 del 1988), l'obbligazione solidale

tributaria non si differenzia da quella comune con la conseguenza

che, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale può

tutelare i propri interessi nel processo tributario fin dal momento

in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per

far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia

venuto a conoscenza in quell'occasione, e ciò in quanto la mancata

notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi

confronti (vedi fra le altre: sentt. 108 e 207 del 1988, 184 e 246

del 1989, e ord. 178 del 1990);

che, pertanto, il diritto di difesa del coobbligato solidale

risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti

dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto

dagli altri coobbligati, rispetto al cui trattamento non è pertanto

rilevabile, sul piano processuale, alcuna disparità;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente

infondata, con l'ulteriore precisazione che l'istituto della

remissione in termini, presupponendo una decadenza processuale e

quindi l'astratta possibilità dell'esercizio del diritto di azione,

appare, rispetto ai termini in cui è stata formulata la censura di

legittimità costituzionale, impropriamente richiamato dal giudice a

quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli

immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1° grado di Vibo

Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari